23/03/2020
Torniamo, con quest’articolo, a parlare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 per evidenziarne alcune problematiche che, in verità, non pensavamo potessero verificarsi. Preliminarmente ricordiamo che il nuovo DPCM deve convivere con altri precedenti provvedimenti tra i quali il DPCM 11/03/2020, il DPCM 9/3/2020, il DPCM 8/3/2020 e l’Ordinanza del Ministero della salute 22/03/2020.
Fatta questa precisazione segnaliamo quanto segue
Con una tecnica già utilizzata nel precedente DPCM 11/03/2020, nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento è precisato che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto”.
In pratica oltre alla non sospensione delle attività elencate nell’allegato 1 viene aggiunta, anche, la non sospensione delle attività professionali con la condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, punto 7) del DPCM 11/03/2020. A nostro avviso la precisazione relativa alla non sospensione delle attività professionali ed il rispetto delle citate condizioni sono ridondanti in quanto:
Relativamente ai contieri si trova un riferimento agli stessi nell’allegato 1 e, precisamente, al codice Ateco 42 relativo alla costruzione di strade e ferrovie (42.1), alla costruzione di opere di pubblica utilità (42.2), alla costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9) ed all’installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (43.2). In pratica i cantieri relativi alle opere precedentemente descritte continueranno ad essere aperti mentre tutti gli altri resteranno chiusi a differena della Regione Lombardia (leggi articolo) e della Regione Piemonte (leggi articolo) in cui sono tutti chiusi. Ovviamente i cantieri che restano aperti dovrammo, comunque, rispettare le linee guida per i cantieri edili contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottoscritto il 19 marzo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL (leggi articolo).
Fatta questa prima precisazione occorre opportuno far notare come, non essendo stato anestetizzato in alcun modo è, ancora, vigente l’allegato 1 al DPCM 11/03/2020 anche perché nell’articolo 2 del DPCM 22/03/2020, come abbiamo già detto, è affermato che le disposizioni di cui al DPCM 22/03/2020 si applicano cumulativamente a quelle del DPCM 11/03/2020 e ciò significa che tutte le attività che escono dalla porta del nuovo DPCM rientererebbero dalla finestra dell’ancora vigente DPCM 11/03/2020 e, quindi,tutte le attività elencate nell'allegato 1 al DPCM 11/03/2020. .
Per quanto concerne le attività di vendita di generi alimentari gli stessi rientrano nelle attività di cui alla lettera G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) dei Codici Ateco e, nel dettaglio, nell’attività 47 di cui non c’è traccia nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020. In pratica, quindi, per il commercio al dettaglio dei generi alimentari, l’unico riferimento possibile è l’allegato 1 del DPCM 11/03/2020. D’altra parte, nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22/03/2020 è affermato che “Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 a dall’Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020”. Occorre, quindi, fare riferimento all’allegato 1 del DPCM 11/03/2020 in cui, relativamente agli alimetari si fa riferimento al codice Ateco 47.2 che riguarda il “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati” (47.21), il “Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati” (47.22), il “Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati” (47.23), il “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati” (47.24), il “Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati" (47.25) ed il "Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati" (4.29).
L’allegato 1 al DPCM 22/03/2020 contiene 80 attività per le quali sono indicati, dettagliatamente, i codici Ateco che possono essere così riassunte:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it