Decreto Rilancio 2020: tra le norme più
interessanti contenute all'interno del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) vi è senz'altro la
trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo
dovuto e in credito d'imposta cedibile.
Decreto Rilancio 2020: le criticità del Superbonus
110%
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede una
possibilità dalla portata probabilmente superiore anche rispetto ai
superbonus del 110% previsti dall'art.
119 che ha sua volta, per dare una scossa al settore
dell'edilizia, ha introdotto una detrazione fiscale del 110% per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus) e miglioramento sismico (sisma
bonus). Detrazioni che però prevedono da una parte
condizioni di accesso molto particolari e dall'altra un orizzonte
temporale più breve 5 anni. Superbonus del 110% che, benché restano
delle misure interessanti, presuppongono grossi interventi ed una
capienza fiscale che consenta di detrarre interamente la quota
parte del singolo anno (e supponendo un costo di 100.000 euro, il
110% corrisponde ad un importo annuale di 22.000 euro, non poco per
un piccolo contribuente).
Ma non solo, l'art. 119, comma 10 prevede che nel caso gli
interventi siano effettuati da persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, ecobonus e sisma bonus potenziati al
110% non si applicano agli interventi effettuati su
edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad
abitazione principale.
Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni
fiscali in sconto in fattura e cessione del credito
Entrando nel dettaglio, l'art. 121 del Decreto Rilancio prevede
la possibilità per le spese sostenute nel 2020 e 2021 di optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- ad uno sconto in fattura fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
- alla trasformazione della detrazione in credito di imposta con
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni
fiscali: per quali interventi
Le detrazioni che potranno essere convertite in sconto in
fattura o cedute a seguito di conversione in credito di imposta
sono quelle relative alle spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio
(bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi):
- sulle parti comuni di un edificio
residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia;
- sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
- interventi di efficienza energetica
(ecobonus) o di efficienza
energetica e miglioramento sismico congiuntamente
(ecobonus+sisma bonus) di cui
all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote
annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi);
- interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del
Decreto Rilancio (ecobonus potenziato
al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi);
- interventi di miglioramento sismico di cui
all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013
(sisma bonus dal 50% all'85% in 10
quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese
e in quelli successivi);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi).
La stessa possibilità di sconto in fattura e cessione del
credito è, altresì, previste per:
- l'installazione di impianti fotovoltaici di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, ivi compresi
gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio;
- l'installazione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del D.L. n.
63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio.
Decreto Rilancio 2020 e Trasformazione delle detrazioni
fiscali: il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle
Entrate
Per essere operative queste opzioni, il Decreto Rilancio ha
previsto la pubblicazione di un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio
(o probabilmente della sua legge di conversione) che definisca le
modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle
opzioni, da effettuarsi in via telematica.
A cura di Redazione
LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata