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Focus

Sismabonus

L'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 57) ha previsto una modifica al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Il Sismabonus nel D.L. n. 63/2013

In particolare, è stato sostituito il comma 1-bis dell'art. 16 e inseriti i commi da 1-ter a 1-sexies. Con il nuovo comma 1-bis è stato previsto che per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 (scadenza aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, c.d. Legge di Bilancio 2021), per gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1 gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% (c.d. sismabonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Stiamo parlando degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Le regole per il Sismabonus

Con i successivi commi da 1-ter a 1-sexies oltre ad aggiungere gli edifici presenti in zona sismica 3, è stato previsto che:

  • qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%;
  • qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di spettano:
    • nella misura del 75 per cento in caso di passaggio ad una classe inferiore;
    • nella misura dell'85 per cento in caso di passaggio a due classi inferiori.

Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

È stata anche prevista la possibilità di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, ad esclusione della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Il Sismabonus acquisti

Con l'articolo 46-quater del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e successivamente, modificato dall'articolo 8, comma 1, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato inserito all'art. 16 del D.L. n. 63/2016 il comma 1-septies.

Tale nuovo comma ha previsto il c.d. sismabonus acquisti per il quale, qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta del 70% (riduzione di una classe di rischio sismico) e 80% (riduzione di due classi di rischio sismico) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Anche in questo caso i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, ad esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Asseverazione tecnica

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (la c.d. asseverazione tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista all'interno dell'art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la prima volta dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati".

Allegati al DM n. 58/2017 erano riportati:

  • l'allegato A con le Linee guida classificazione rischio sismico costruzioni;
  • l'allegato B contenente il modello di asseverazione del progettista.

L'asseverazione tecnica prodotta dal progettista va allegata alla richiesta del titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire). Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere del 5 giugno 2020 trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con nota del 24 giugno 2020, ha affermato che "le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 - e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico".

L'avvento del Sismabonus 110%

Con l'avvento del Sismabonus 110% (anche detto supersismabonus) di cui all'art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato previsto che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico. Una novità riguarda anche il fatto che i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

La modifica ai modelli di asseverazione tecnica

Per questo motivo si è resa necessaria una modifica al DM n. 58/2017. Modifica arrivata con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di seguito in ordine cronologico di utilizzo):

  • Allegato B - Asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo edilizio
  • Allegato 1 - Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento
  • Allegato B1 - Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori
  • Allegato B2 - Asseverazione del collaudatore a fine lavori

Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche l'attestazione di congruità dei costi.


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