Decreto Rilancio 2020: la grande scossa
richiesta da decenni dal mondo dell'edilizia è certamente contenuta
negli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che hanno
introdotto i nuovi superbonus del 110% per
interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico
(Sismabonus).
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa sono
Le tante domande poste a seguito della pubblicazione del Decreto
Rilancio impongono un'attenta definizione della nuova misura
fiscale, soprattutto in merito a cosa sono queste detrazioni
fiscali e per quali interventi è possibile ottenerle.
L'art. 119 (incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine
di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità
di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare
l'efficienza energetica e la qualità strutturale degli
edifici. Precisiamo
edifici perché le nuove detrazioni fiscali
del 110% si potranno applicare ad interi edifici o parti di questi,
ma non certamente a singole unità immobiliari. In
particolare, per determinati interventi di efficientamento
energetico e riduzione del rischio sismico, le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, potranno essere portate in detrazione in
5 quote annuali di pari importo.
Ecobonus e Sismabonus 110%: per quali interventi e
tetti di spesa
Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della
detrazione fiscale potenziata al 110%:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo - Tetto massimo: la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici
per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di
riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione,
a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la
detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la
sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento
esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto
massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro
30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento
energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n.
63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa:
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai
limiti di spesa previsti per ciascun
intervento;
- interventi per l’adozione di misure
antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico
1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n.
3274/2003 - Tetto di spesa: la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio.
Ecobonus e Sismabonus 110%: soggetti
beneficiari
Premesso, dunque, che gli interventi riguardano sempre
l'edificio nella sua interezza o una parte minima dell'involucro
pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del
110% ma unicamente:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Concentrandoci solo sui primi due soggetti, i
condomini legalmente costituiti (almeno 2
proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale
(la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il
modello AA5/6), potranno ottenere tutte le detrazioni fiscali del
110% (ecobonus e sisma bonus) a prescindere se all'interno del
condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di
proprietà di società. Nel caso di persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, mentre la detrazione fiscale per
l’adozione di misure
antisismiche (sisma bonus) non
prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per
l'efficientamento
energetico (ecobonus) effettuati
su edifici unifamiliari la norma prevede che
l'ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso
l'edificio sia adibito ad abitazione
principale.
Ecobonus e Sismabonus 110%: sconto in fattura e
cessione del credito
Ma l'aspetto più innovativo contenuto nel decreto Rilancio è
dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:
- sconto in fattura anticipato dal fornitore che
ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto
forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari;
- credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
L'art. 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in
sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta
cedibile) prevede la possibilità di convertire il credito
di imposta in sconto in fattura o in credito a seguto di cessione
per molti degli interventi già previsti dalla normativa ed in
particolare per le spese sostenute per:
- il recupero del patrimonio edilizio
(bonus casa del 50% in 10 quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi):
- sulle parti comuni di un edificio
residenziale: manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia;
- sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro
pertinenze: manutenzione straordinaria, restauro e di
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
- interventi di efficienza energetica
(ecobonus) o di efficienza
energetica e miglioramento sismico congiuntamente
(ecobonus+sisma bonus) di cui
all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all'85% in 10 quote
annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in
quelli successivi);
- interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 del
Decreto Rilancio (ecobonus potenziato
al 110% in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi);
- interventi di miglioramento sismico di cui
all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013
(sisma bonus dal 50% all'85% in 10
quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese
e in quelli successivi);
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, di cui all'art. 1, comma 219, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (bonus facciate del 90% in 10 quote annuali di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi).
Ecobonus e Sismabonus 110%: le condizioni per sconto in
fattura e cessione del credito
Premesso che per la fruizione del superbonus per le spese
sostenute per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache è richiesto l'utilizzo di materiali
isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017, tutti
gli interventi che accedono all'ecobonus del 110%
devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai
decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell'edificio o, se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare
mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata.
Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due
opzioni di cessione del credito o sconto
in fattura, il Decreto Rilancio impone che:
- per gli interventi di efficientamento
energetico (ecobonus), i tecnici
abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati;
- per l’adozione di misure antisismiche
(sisma bonus), l'efficacia degli stessi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere
asseverata dai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo
statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti
ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base
alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in
questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.
Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad
un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di
una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto
Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90%
i costi sostenutiper l'assicurazione.
Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa fare
Come spesso rispondiamo a chi ci pone domande sulle detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus
casa), riqualificazione energetica
(ecobonus) e miglioramento sismico (sisma
bonus), ribadiamo che la prima cosa da fare è valutare la
tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato
che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà
effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta
migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e,
quindi, redigere un progetto (non un progettino o
una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la
sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e
simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi
sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus
del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento
dei risultati e la riduzione dei possibili "imprevisti" che possono
sorgere durante la fase esecutiva delle opere.
A cura di Redazione
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