Abusi edilizi, permesso di costruire in sanatoria, doppia conformità e potere amministrativo: interviene il TAR

16/06/2020

Il potere amministrativo esercitato ai sensi dell'art. 36 (Accertamento di conformità) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ha natura dovuta e vincolata, in quanto condizionato, esclusivamente, all’accertamento dell’eventuale conformità delle opere abusive rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento tanto della realizzazione delle stesse quanto a quello della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità: la sentenza del TAR

Quello della doppia conformità di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio attività (o in difformità da essi) è uno degli argomento più trattati dalla giustizia amministrativa, il cui puzzle (in attesa di una riforma complessiva del Testo Unico Edilizia di cui si parla da qualche anno) si arricchisce di un nuovo tassello con la sentenza n. 6394/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la quale sono stati rigettati i ricorsi presentati per l'annullamento:

  • di un'ordinanza di demolizione;
  • del silenzio-rigetto tenuto dal Comune in merito alla istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Abusi edilizie e Ordine di demolizione: i fatti oggetto della sentenza

La sentenza riguarda il ricorso presentato avverso l'ordinanza emessa da un Comune ai sensi dell'art. 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) del Testo Unico Edilizia, per la demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo in zona E del P.R.G. soggetta a vincolo sismico e idrogeologico. In particolare, le opere di cui si parla sono le seguenti:

  • piscina in cemento armato, completamente rifinita e maiolicata a mosaico, di ml. 04,40 circa di larghezza per ml 12,80 circa di lunghezza ed un’altezza minima di ml 01,10 circa fino ad una profondità massima di ml. 01,80 circa;
  • locale ad uso spogliatoio, completo di bagno, costruito in cemento armato, intonacato e dotato di una porta d’accesso in ferro e copertura a terrazzo con pavimentazione in bollettonato di travertino, sito sotto il piano della piscina, avente una larghezza di ml. 05,00 circa per una lunghezza di ml. 04,00 circa ed un’altezza di ml. 2.00 circa;
  • locale in blocchetto di tufo e porta d’accesso in legno con doccia esterna delle dimensioni di ml. 01.20 di larghezza per ml. 01.50 circa di lunghezza, con copertura in legno e tegole avente un’altezza di ml. 02.10 circa al colmo e ml. 1.80 circa alla gronda;
  • locale ad uso lavanderia, in blocchetti di tufo, completamente intonacato e pavimentato, con porta d’accesso in ferro ed una finestra, dotato di impianto di luce ed acqua, delle dimensioni di ml. 04.40 circa di larghezza per ml. 04.80 circa di lunghezza, con copertura a tetto ad una falda in legno e tegole ed annessa in legno e copertura in legno e tegole (delle dimensioni di ml. 04.80 circa per ml. 02.40 circa ed un’altezza di ml. 02.50 circa al colmo e ml. 02.30 circa alla gronda);
  • locale ad uso magazzino realizzato in blocchetti di tufo ed intonacato, internamente tramezzato e dotato di n. 3 porte in ferro di accesso e 2 finestre delle dimensioni di ml. 04.90 circa di larghezza per ml. 09.70 circa di lunghezza con copertura a tetto ad una falda in legno e tegole ed annessa tettoia in legno e tegole poggiante per un lato sulla sopraelevazione in blocchetti di tufo del muro di recinzione (delle dimensioni di ml. 06.00 circa di larghezza x ml. 05.60 circa di lunghezza ed un’altezza di ml. 02.50 circa).

Abusi edilizie e Ordine di demolizione: il ricorso

Secondo il ricorrente il provvedimento sanzionatorio sarebbe affetto da un grave deficit istruttorio e motivazionale perché privo dell’individuazione ed esternazione di un interesse pubblico, attuale e concreto, al ripristino dello stato dei luoghi, prevalente sull’affidamento al mantenimento delle opere contestate, legittimamente maturato dai ricorrenti in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dall’edificazione degli abusi, nelle more del quale l’amministrazione si sarebbe astenuta dall’esercitare il doveroso potere di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio comunale.

Nelle giudizio, il ricorrente ha depositato documentazione (anche fotografica) tendente a comprovare, tra le altre cose, l’epoca in cui sarebbero state realizzate le opere per cui è causa.

Con memoria conclusiva, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, sono state presentate delle istanze di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, degli abusi edilizi oggetto di causa. Tale circostanza, in uno al sopravvenuto diniego tacito delle richieste di sanatoria in questione, obbligherebbe l’amministrazione, in conformità ad un certo orientamento giurisprudenziale, a rinnovare il potere sanzionatorio di cui all’ordinanza di demolizione, con conseguente carenza di interesse all’annullamento giurisdizionale di quest’ultima.

Abusi edilizi, permesso di costruire in sanatoria, doppia conformità e potere amministrativo: il silenzio-diniego

L'argomento è stato trattato dal TAR ricordando, innanzitutto, che l'esercizio del potere amministrativo esercitato ai sensi dell'art. 36 (Accertamento di conformità) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) non prevede alcun margine di discrezionalità, essendo rigorosamente ancorato all’accertamento della doppia conformità.

Ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il cd. silenzio-diniego che va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale.

Nel caso oggetto della sentenza, l’applicazione dei principi sopra esposti consente di rigettare tutte le censure tese a valorizzare il preteso deficit motivazionale da cui risulterebbero inficiati i gravati dinieghi di sanatoria, formatisi per silentium, stante l’inutile decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione delle relative richieste.

Nel rigettare tacitamente le istanze, il Comune non avrebbe, infatti, dovuto esternare alcuna motivazione, men che meno avuto riguardo sia al notevole lasso temporale asseritamente intercorso dalla realizzazione delle opere in contestazione che all’incidenza del preteso legittimo affidamento alla sanatoria delle stesse, medio tempore asseritamente nutrito dagli istanti ed alimentato dal mancato esercizio del potere pubblico di vigilanza sul territorio.

Doppia conformità e Sanatoria

Tali circostanze sono, inoltre, del tutto irrilevanti rispetto al potere di cui all’art. 36 del Testo unico Edilizia, subordinato esclusivamente all’accertamento della suddetta “doppia conformità”, in assenza della quale non è possibile alcuna sanatoria.

Dal punto di vista sostanziale, l'oggetto dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria sulla quale si è formato il silenzio-diniego, riguarda un’ampia piscina in cemento armato e di due spogliatoi di cui uno sottostante la piscina ed un altro esterno alla stessa, con annessa doccia all’aperto, che come confermato anche dai giudici di secondo grado è da escludere che siano sanabili ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. Tali opere, infatti, per come correttamente affermato dal Comune, si pongono in netto contrasto rispetto alle previsioni urbanistico-edilizie applicabili all’area oggetto di intervento, ricadente in zona E dello strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell’istanza.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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