17/06/2020
Da ormai circa un mese i condomini di tutta Italia sono bombardati da roboanti titoloni sui giornali online, da proposte di sedicenti professionisti e da allettanti offerte di talune imprese riguardanti i superbonus del 110% previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Tutti hanno in comune una certa abilità a gettare fumo negli occhi, proponendo senza alcun filtro “ristrutturazioni gratis”, “ristrutturazioni senza spendere un euro tanto paga lo Stato”.
Nonostante l’elogio al Governo per aver messo in campo un meccanismo capace di produrre lavoro e far circolare denaro nella economia reale, occorre che i professionisti che si occupano di termica degli edifici, di ristrutturazioni condominiali e di relative detrazioni fiscali, invitino alla cautela e tentino di riportare il discorso nell’alveo di una navigata e razionale pragmaticità.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza:
In mancanza del VISTO, che non sempre potrà essere rilasciato a causa di vizi o inadempienze procedurali o per la mancanza delle condizioni fiscali, non si potrà avere accesso alla cessione del credito, e di conseguenza il Superbonus, non sarebbe ottenibile.
Per poter beneficiare della detrazione del 110%, come previsto al comma 1, lettera A, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, è previsto anche l’obbligo di usare materiali che rispettino i “criteri ambientali minimi” cd CAM, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017, e ciò lo si potrà ottenere soltanto tramite l'attestazione da parte di un professionista, coinvolto nei lavori.
Anche sul punto c’è un intoppo, infatti l’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) il 5 Maggio 2020, ha disposto la sospensione dell’applicazione di tali criteri, in attesa della realizzazione delle linee guida in collaborazione con Ministero dell’Ambiente.
È evidente dunque che l’introduzione di tale norma, rappresenti un grosso impedimento per la reale esecuzione degli interventi.
Per il momento ciò che possiamo consigliare ai condomini, per guadagnare tempo, poiché la spesa va effettuata entro il 2021(ci sono emendamenti che tentano di prorogarla al 2022) è quella di incaricare un professionista esperto per eseguire la diagnosi energetica dell’edificio, per verificare le caratteristiche e le criticità del condominio in merito alle parti comuni e le caratteristiche e le criticità dei singoli appartamenti al fine di poter meglio e più velocemente disporre, in seguito, un progetto termico per l’ottenimento dell’ecobonus.
È infatti annunciato nel decreto che oltre al rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che sono molto rigorosi, per ottenere l’ecobonus si debba dimostrare che gli attestati di prestazione energetica (APE) di tutti gli appartamenti, che vanno prodotti prima e dopo l’intervento, assicurino un salto nella classificazione di due classi energetiche. Non è semplice ottenerlo, può accadere che per qualche appartamento ci sia necessità di interventi più radicali o può accadere in taluni casi che non sia affatto possibile.
Il professionista dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
Aspetto importante da ricordare è che il professionista architetto od ingegnere edile/civile dovrà dotarsi di polizza professionale con massimale non inferiore a 500mila euro. Mi vien da dire più che non tutti i professionisti sono in grado di farlo, anzi è più facile affermare che sono pochi i professionisti che potranno gestire senza rischi questa materia.
Ma passiamo al più importante ostacolo: la cessione del credito.
Per ciò che concerne poi la cessione del credito, argomento di estremo interesse, e quindi la tanto blasonata possibilità di ”ristrutturare senza spender soldi”, occorre esser cauti e capire bene come si evolverà il tutto, tenendo presente che la cessione alle banche è già possibile da tre anni per gli incapienti, e per i contribuenti ricadenti nella no tax area, ma non risulta che ci siano banche che abbiano mai attivato la procedura.
La cessione del credito, nei proponimenti del Governo, dovrebbe consentire a condomino incapiente, o comunque ricadente nel regime fiscale c.d. forfettario, o privo di liquidità per anticipare la spesa, di cedere il proprio credito fiscale, pari al 110% dei costi sostenuti, alla ditta installatrice, o al fornitore o alla banca, sotto forma di credito sulle loro imposte.
L’iter è comunicato utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento.
L’impresa quindi verrebbe chiamata ad anticipare l’intera spesa per gli interventi, pagando di tasca propria per poi iniziare a detrarre dal 10 marzo dell’anno dopo. Attualmente nessuna impresa può affrontare un onere così importante.
Esiste oggi però la possibilità di cedere il proprio credito fiscale anche ai fornitori dei materiali ed anche dalla propria banca.
Il problema però è che la banca dovrebbe fidarsi che l’operazione e i lavori siano stati progettati e svolti correttamente secondo criteri molto rigidi stabiliti dal decreto e che siano da punto di vita amministrativo e tecnico ineccepibili. In mancanza la detrazione verrebbe a cadere anche ex post su successivi controlli, peraltro previsti e l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, comporta che il recupero del relativo importo che avverrà nei suoi confronti, verrà maggiorato di interessi e sanzioni.
Infatti all’art.121 del D.l.19/maggio 2020 n.34, è previsto che nei confronti dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi e che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, quando sia accertata la mancanza di requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero applicando gli interessi come previsti dall'art articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pari al 2,50% per ogni semestre di ritardo oltre alle sanzioni come previste al Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 art. 13, pari al 30% di ogni importo non versato.
I rischi sono altissimi e le operazioni progettuali e di fattibilità vanno affidati a professionisti esperti in ristrutturazioni condominiali, detrazioni fiscali e termica degli edifici, non a chiunque.
C’è da osservare ancora che quando la cessione del credito o lo sconto in fattura si riferivano al precedente Ecobonus, l’impresa portava in cessione del credito o in sconto in fattura, solo una percentuale dei lavori, mentre riceveva dai condomini, in acconto, l’altra quota, oltre agli interessi di anticipazione:
Considerando anche gli interessi di anticipazione, e che le operazioni venivano computate con importi molto elevati rispetto alla media, pur con qualche difficoltà, erano operazioni fattivili (magari in netto sfavore dei condomini, ma quella è un’altra storia!).
Ora, se tutto il monte lavori va in cessione del credito, fino addirittura ad arrivare al 100%, l’operazione potrebbe essere insostenibile, situazione che rischia di mettere a rischio l’intero provvedimento.
Nonostante tutto restiamo fiduciosi che attraverso correttivi mirati ad aggiustare le cose, la cessione del credito, nel prossimo futuro, potrà avere una applicazione operativa, ma certamente non da subito.
A cura di Arch. Pasquale
Giugliano
Presidente Federazione Nazionale Architetti ed Ingegneri Liberi
Professionisti