Decreto Rilancio 2020: detrazione
fiscale del 110% da ripartire in 5 rate annuali di pari
importo per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico
(Ecobonus 110%). È uno dei punti di forza del
Decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio), che per dare la scossa richiesta da oltre un
decennio ha previsto nuove interessanti detrazioni di cui
l'ecobonus
110% è probabilmente quella trainante.
Ecobonus 110%: interventi agevolabili e tetti di spesa
Entrando nel dettaglio, l'art. 119 (incentivi per
efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine
di ricarica di veicoli elettrici) del Decreto Rilancio prevede la
possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per
migliorare l'efficienza energetica (ecobonus) e la qualità
strutturale degli edifici (sismabonus). Per quanto concerne
l'ecobonus, la detrazione fiscale (da ripartire in 5 quote annuali
di pari importo) riguarda le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e
fino al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l'edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
(non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con
impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi,
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione -
Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed
è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non
integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con
impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico
previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad
esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti
precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per
ciascun intervento.
Ecobonus 110%: i requisiti per tutti gli interventi
Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110%
devono:
- rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63;
- assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato
da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata.
Ecobonus 110%: i criteri ambientali minimi (CAM)
Per quanto concerne gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache è previsto per i materiali isolanti utilizzati il
rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017.
Da più parti è stato avanzato il problema che recentemente
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in funzione dell’avvio
da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare delle attività di revisione del decreto ministeriale 11
ottobre 2017, ha sospeso temporaneamente, fino all'adozione del
nuovo decreto ministeriale, le attività per l'adozione delle Linee
guida inerenti all'applicazione dei criteri ambientali minimi nel
settore edilizia.
Stiamo chiaramente parlando di due cose diverse e non esiste
alcun vulnus normativo in quanto il Decreto Rilancio parla
unicamente del rispetto del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, attualmente
in vigore.
L'allegato al DM 11 ottobre 2017, al paragrafo 2.4.2.9 definisce
le caratteristiche che devono possedere gli isolanti termici ed
acustici. In particolare, gli isolanti utilizzati devono rispettare
i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative
nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un
potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti
espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto
finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi
alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP) e s.m.i. [La conformità alla Nota Q deve essere attestata
tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a
partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio
EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una
visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella
campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla
Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo
32 del Regolamento REACH];
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti
elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da
materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime
indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
|
Isolante in forma di pannello
|
Isolante stipato, a spruzzo/insufflato
|
Isolante in materassini
|
Cellulosa |
|
80%
|
|
Lana di vetro |
60%
|
60%
|
60%
|
Lana di roccia |
15%
|
15%
|
15%
|
Perlite espansa |
30%
|
40%
|
8%-10%
|
Fibre in poliestere |
60-80%
|
|
60 - 80%
|
Polistirene espanso |
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia
adottata per la produzione
|
dal 10% al 60% in funzione della tecnologia
adottata per la produzione
|
|
Polistirene estruso |
dal 5 al 45% in funzione della tipologia del
prodotto e della tec- nologia adottata per la produzione
|
|
|
Poliuretano espanso |
1-10% in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la produzione
|
1-10% in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la produzione
|
|
Agglomerato di Poliuretano |
70%
|
70%
|
70%
|
Agglomerati di gomma |
60%
|
60%
|
60%
|
Isolante riflettente in alluminio |
|
|
15%
|
Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di
progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve
prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia
riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD),
conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come
EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato
attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di
valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato
attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste
nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle
certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare
un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,
in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di
materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è
necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione
delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalità indicate nel relativo capitolato.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata