Superbonus 110%: nell'attesa che si compia il
processo di conversione in legge del D.L. n.
34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), cominciamo la
nostra analisi sul
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che,
come previsto, avrà il compito di stabilire i requisiti tecnici per
gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali.
Superbonus 110%: tipologia e caratteristiche degli
interventi di Ecobonus e Sismabonus
Per quanto concerne gli interventi previsti all'art. 119,
lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio che possono accedere ai
superbonus 110%, l'art. 2 del Decreto del MiSe di prossima
pubblicazione definisce puntualmente la tipologie e le
caratteristiche.
In particolare, gli interventi di cui alla lettera a), la legge
di conversione del decreto Rilancio approvata alla Camera parla di
"interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare
situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall'esterno".
Il nuovo decreto del MiSE entra nel dettaglio definendo le
seguenti tipologie di interventi:
- interventi di riqualificazione energetica
globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole
unità immobiliari esistenti;
- interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti
o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345
dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2,
lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del D.L. n.
63/2013, di cui al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:
- le strutture opache verticali e/o le strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro
terra;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti
il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non
riscaldati;
- la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M
del D.lgs. 311/2006, che riguardino, in particolare,
l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche
oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o
ai suoi componenti;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che
conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio
ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle
zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio
a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto
stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio
2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle
facciate esterne influenti dal punto di vista energetico
riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate
per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva
degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o Bai sensi del D.M.
n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio, l'isolamento dell'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
dell'edificio medesimo.
- interventi di installazione di collettori
solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui
all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296e di
cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.
Tali interventi possono riguardare:
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, in singole unità immobiliari;
- i medesimi interventi di cui al punto precedente, con la
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02;
- i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su parti
comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio;
- i medesimi interventi di cui al primo punto, eseguiti su
impianti centralizzati destinati alla climatizzazione invernale e
alla produzione di acqua calda sanitaria ai sensi della lettera b)
del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria
calda a condensazione;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia,
destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di
acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili,
aventi i requisiti di cui all'allegato F al Decreto del MiSE;
- i medesimi interventi di cui al punto 6, eseguiti ai sensi
delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio su parti comuni di edifici condominiali o su edifici
unifamiliari;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi,
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante
per funzionare in abbinamento tra loro;
- i medesimi interventi di cui al punto 8 eseguiti ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio
su parti comuni di edifici condominiali o su edifici
unifamiliari;
- la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di
micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
- i medesimi interventi di cui al punto x eseguiti ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio
su parti comuni di edifici condominiali o su edifici
unifamiliari;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria;
- l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili.
Gli interventi di cui ai punti da 4 a 7 della lettera b) possono
comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i
lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di
installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa
superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento
termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano
eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione
tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
Superbonus 110%: requisiti minimi degli interventi di
Ecobonus e Sismabonus
Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi
finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
Ai fini dell'accesso al superbonus 110%, gli interventi devono
rispettare i requisiti previsti all'allegato A al decreto del
MiSE.
Superbonus 110%: le date di inizio e fine
lavori
Come sappiamo, il Decreto Rilancio, per l'accesso ai superbonus
previsti per il risparmio energetico, parla di costi sostenuti tra
l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il Decreto del MiSe entra
nel dettaglio parlano di data di inizio e fine lavori che dovranno
essere comprese tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Ove
possibile, gli interventi devono essere inseriti nella stessa
relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
A cura di Redazione
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