Superbonus 110%: il Decreto del MiSE con i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali

Dal MiSE il Decreto che definisce i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% c.d. Superbonus

di Redazione tecnica - 13/07/2020

Superbonus 110%: siamo ormai alle battute finali del processo di approvazione del disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), che oggi sarà esaminato dalla Commissione Bilancio e domani è atteso nell'aula del Senato.

Superbonus 110% in attesa della Legge di conversione del Decreto Rilancio

Tutti in attesa della legge di conversione del Decreto Rilancio (benché sia ormai nella versione definitiva si attende solo il passaggio al Senato che confermerà i contenuti della Camera) per avere maggiori certezze sulle disposizioni previste agli articoli 119 e 121, relativamente alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Solo dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio saranno, infatti, pubblicati i due provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, che renderanno davvero operative le nuove detrazioni fiscali (leggi articolo).

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Come è ormai noto, i superbonus 110% sono già operativi per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 per gli interventi di miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico, ma quello che ancora non si conosce sono le modalità per poter optare per le due opzioni previste:

  • lo sconto in fattura, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (100% dei lavori), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari.

Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica e la verifica di congruità degli interventi

Per la piena operatività delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, tutti siamo in attesa di:

  • un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, con il quale saranno definite le modalità attuative per la comunicazione delle opzioni, i controlli e l'eventuale recupero degli importi, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, che stabilirà:
    • per gli interventi che accedono all'Ecobonus 110%, le modalità di trasmissione della asseverazione degli interventi ai requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato, e le relative modalità per la trasmissione telematica all'ENEA;
    • per gli interventi che accedono all'Ecobonus al Sismabonus, i prezzari individuati a cui far riferimento per la definizione della verifica di congruità (nelle more la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).

Superbonus 110%: il Decreto del MiSE

La redazione dei due provvedimenti attuativi è già a buon punto. Per quanto concerne il decreto del MiSE, questo è costituito da 12 articoli e 9 allegati:

  • Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
  • Articolo 2 - Tipologia e caratteristiche degli interventi
  • Articolo 3 - Limiti delle agevolazioni
  • Articolo 4 - Soggetti ammessi alla detrazione
  • Articolo 5 - Spese per le quali spetta la detrazione
  • Articolo 6 - Adempimenti
  • Articolo 7 - Attestato di prestazione energetica
  • Articolo 8 - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
  • Articolo 9 - Trasferimento delle quote e cessione del credito
  • Articolo 10 - Monitoraggio e comunicazione dei risultati
  • Articolo 11 - Controlli
  • Articolo 12 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
  • ALLEGATO A - Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali
  • ALLEGATO B - Tabella di sintesi degli interventi
  • ALLEGATO C - Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE)
  • ALLEGATO D - Scheda informativa
  • ALLEGATO E - Requisiti degli interventi di isolamento termico
  • ALLEGATO F - Requisiti delle pompe di calore
  • ALLEGATO G - Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa
  • ALLEGATO H - Collettori solari
  • ALLEGATO I - Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

In separati articoli, la nostra analisi puntuale al decreto del MiSE.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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