Superbonus 110%: la pubblicazione di tutti i
provvedimenti attuativi previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110%
(c.d. Superbonus)
previste per l'efficienza energetica (Ecobonus)
e la riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Superbonus 110%: interventi trainanti e
trainati
Come chiarito dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
dell'Agenzia delle Entrate, il Decreto Rilancio ha previsto due
tipologie di interventi:
- trainanti - accedono direttamente alla
detrazione fiscale del 110%;
- trainati - devono essere effettuati ad uno
degli interventi trainanti per poter fruire del superbonus
110%.
Entrando nel dettaglio, gli interventi
trainanti che godono direttamente del superbonus 110%
sono:
- l'isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita
all'interno di edifici plurifamiliari (per questa tipologia di
intervento è necessario che i materiali isolanti utilizzati
rispettino i criteri ambientali minimi di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017 e che sia
dimostrato miglioramento di almeno due classi
energetiche o, se non è possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all'interno di edifici
plurifamiliari;
- interventi antisismici e di riduzione del rischio
sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies
dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013.
Effettuato uno dei suddetti interventi, si potrà fruire della
detrazione fiscale del 110% anche le spese sostenute per i seguenti
interventi trainati:
- efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L.
n. 63/2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa
previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n.
63/2013;
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola
unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite
di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Superbonus 110% e detrazioni fiscali edilizia: ok alla
cessione del credito e allo sconto in fattura
Uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio
è la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura e la
cessione del credito al posto della fruizione sia del superbonus
110% che per le altre detrazioni fiscali già esistenti.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a
partire dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello
denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica” allegato al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto
2020, n. 283847. L’opzione può essere esercitata con
riferimento alle seguenti tipologie di interventi:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici.
Cessione del credito e sconto in fattura: la
comunicazione delle opzioni all'Agenzia delle Entrate
Nel caso i soggetti che hanno diritto alle detrazioni optano per
la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto
in fattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione
scelta utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area
riservata Entratel/Fisconline. Dopo
l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il
percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi
selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e
sismabonus (singole unità immobiliari)”.
Come detto, la Comunicazione va inviata all'Agenzia delle
Entrate telematicamente a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il
16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute
le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
A cura di Redazione
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