10/09/2020
Nel caso il preliminare sia stato sottoscritto prima di luglio 2020 ma la casa antisismica sia stata pagata e consegnata nel periodo di vigenza previsto dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus).
È la prima domanda di una serie di interpelli proposti all'Agenzia delle Entrate che riguardano le nuove detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto Rilancio. In questo caso, con risposta n. 325 del 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un contribuente sulla possibilità e le modalità applicative di beneficare del superbonus e optare per lo sconto in fattura da parte del soggetto venditore, i documenti da conservare e se, infine, l'impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura.
Rispondendo alla domanda del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la recente Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E recante “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti” con la quale ha già chiarito questi concetti e che ha ripreso nella risposta.
Vediamo di sintetizzarli.
L'articolo 119 del Decreto Rilancio ha previsto la nuova detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (principio di cassa) relativamente agli interventi finalizzati alla efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Sismabonus).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L'articolo 121 del medesimo Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:
Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847.
In riferimento al quesito principale posto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Nel caso di specie, inoltre, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:
Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Per poter fruire del superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus, il contribuente dovrà ottenere anche l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L'ammontare massimo dello sconto in fattura che può essere richiesto non può essere superiore al corrispettivo stesso. Più precisamente, il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Per quanto concerne la possibilità di negare lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che questa opzione può essere esercitata solo "d'intesa con il fornitore", rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.
L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il fornitore che applica uno sconto "parziale" acquisirà un credito d'imposta calcolato sull'importo dello sconto applicato mentre il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it