11/09/2020
Se c'è una materia normativa che non è mai riuscita a consolidarsi pienamente, questa è senz'altro quella relativa all'edilizia. Il DPR. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nonostante i suoi 19 anni di vigenza, è infatti una delle norme che più ha generato contenzioni, soprattutto in riferimento a titoli edilizi e certificati inerenti la conformità urbanistico-edilizia degli immobili. Per verificarlo, è sufficiente dare uno sguardo al nostro Speciale Testo Unico Edilizia e appurare la quantità di sentenze (TAR, Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale) che negli ultimi anni sono intervenute proprio sul DPR n. 380/2001.
Una nuova sentenza del Consiglio di Stato (la n. 5319 del 31 agosto 2020) è intervenuta sulla materia edilizia fornendo ulteriori interessanti spunti che riguardano gli abusi edilizi e le differenze tra il permesso di costruire e il certificato di agibilità.
Il caso risolto dal Consiglio di Stato riguarda il ricorso presentato per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso presentato avverso un'ordinanza di demolizione che, preso atto della mancata ottemperanza da parte del privato, il Condominio aveva provveduto ad eseguire con spese a carico del privato stesso (un condominio).
Secondo il TAR, il ricorso sarebbe stato improcedibile per l’avvenuta demolizione dell'abuso ad opera del Comune che avrebbe determinato la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il gravame avverso l’ordinanza di demolizione.
Un primo spunto di riflessione arriva proprio su questo punto. Il Consiglio di Stato, infatti, ribaltando la tesi del TAR ha confermato che l’esecuzione in corso di causa dell’ordine di demolizione non fa venire meno l’interesse all’accertamento, in via incidentale, della legittimità dell’atto impugnato quantomeno ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di condanna al risarcimento dei danni sofferti per effetto dell’esecuzione dell’atto (ritenuto giudizialmente) illegittimo.
Un secondo spunto è offerto dai motivi del ricorso. Secondo il condominio istante, infatti, il certificato di agibilità rilasciato precedentemente dal Comune avrebbe acclarato definitivamente la conformità di quanto effettivamente realizzato alla concessione edilizia.
Il motivo è chiaramente infondato e a spiegarlo sono i giudici di Palazzo Spada che hanno rilevato le differenze tra permesso di costruire e certificato di agibilità.
Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono, infatti, collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro:
Tra le motivazioni della reiezione del ricorso, i giudici del Consiglio di Stato hanno ricordato che pur essendo vero che l’art. 25 del Testo Unico Edilizia condiziona il rilascio del certificato di agibilità non solo all’aspetto igienico-sanitario ma anche alla conformità edilizia dell’opera realizzata rispetto al progetto approvato, il regime giuridico vigente al momento del suo rilascio (1974) non preclude(va) agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio.
Ultimo interessante spunto di riflessione è offerto dalla contestazione relativa al tempo che è intercorso tra l'ordinanza di demolizione e la realizzazione dell'opera. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere l'ordinanza di demolizione un provvedimento di natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto che impongono la rimozione dell’abuso. Tale ordinanza non ammette deroghe:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it