15/09/2020
Superbonus 110%: l'aspetto probabilmente più importante ma certamente più interessante della nuova detrazione fiscale del 110% (c.d. superbonus) prevista dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rappresentato dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della fruizione del beneficio fiscale in 5 anni.
Mentre l'art. 119 del Decreto Rilancio ha istituito una nuova possibilità per i contribuenti che potranno migliorare l'efficienza energetica e la qualità strutturale del proprio immobile a costo (quasi) zero, il successivo art. 121 ha previsto due opzioni alla normale fruizione del beneficio fiscale in 5 anni:
Come previsto, oltre alla normale documentazione necessaria per la fruizione del Superbonus, per poter scegliere di una delle due opzioni, è necessario richiedere e ottenere:
Le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 al quale è allegato il modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento n. 283847/2020, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.
Il modello per la comunicazione dell'opzione scelta si compone delle seguenti sezioni:
Nella sezione “Dati del Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.
Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta - va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto.
Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.
Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo “Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministra tore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.
Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241/1997. Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.
La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione.
In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it