Superbonus 110%: cosa accade in caso di
attestazioni e asseverazioni infedeli? quali sanzioni vengono
applicate e su chi ricade la responsabilità?
Superbonus 110% e attestazioni infedeli: la risposta
del MEF
A queste domande ha risposto lo scorso 10 settembre il
Sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa,
con una risposta ad una interrogazione presentata in Commissione
Finanze (VI) della Camera dei deputati dall'on. Giovanni Currò
(M5S) che ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione delle
sanzioni in caso do attestazioni infedeli relative all'accesso ad
agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico
previste dal Decreto Rilancio.
Superbonus 110%: i requisiti per
l'ecobonus
Per quanto concerne, infatti, le nuove detrazioni fiscali del
110% (c.d. superbonus) previste per gli interventi di
miglioramento energetico, il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
ha previsto nuovi requisiti e documentazione che si aggiungono a
quelli già previsti per le altre detrazioni fiscali.
In particolare, per gli interventi di miglioramento energetico
che vogliono accedere al superbonus, è necessario:
- per gli interventi di isolamento termico che i materiali
isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- per tutti gli interventi:
- il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta;
- redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e
dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
energetico.
Superbonus 110%: la documentazione
necessaria
Per poter accedere alla detrazione fiscale del 110% è anche
necessario che un tecnico abilitato asseveri il rispetto
degli interventi effettuati nonché della congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Nel caso si volesse optare per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, serve anche il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al
Superbonus, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri,
periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.
Superbonus 110%: quali sanzioni sono
previste?
La parte relativa alle sanzioni è normata dai seguenti articoli
del Decreto Rilancio:
- art. 119, comma 14 -
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto
al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
- art. 121, comma 4 - Ai fini del controllo,
si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari
rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta
ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria
attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e
tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente
articolo nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
- art. 121, comma 5 - Qualora sia accertata
la mancata sussistenza , anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede
al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo
di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui
all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- art. 121, comma 6 - Il recupero
dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del
soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando , in
presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione
dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha
applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo
di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
Superbonus 110%: l'interrogazione
L'interrogazione alla Camera ha chiesto in particolare di
"chiarire su quali soggetti ricadrebbe la responsabilità,
qualora all'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle
entrate, dovesse emergere che il contribuente non avrebbe dovuto
usufruire del beneficio fiscale di cui all'articolo 119, e quali
strumenti avrebbe il beneficiario per tutelare le sue
ragioni".
Superbonus 110%: responsabilità, sanzioni e
accertamenti dell'Agenzia delle Entrate
Rispondendo all'interrogazione, il Sottosegretario Villarosa,
sentita al riguardo l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i
destinatari degli esiti dei controllo sono i beneficiari della
detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero
anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella
violazione.
Nel caso di attestazioni o asseverazioni infedeli sono già
previste delle sanzioni e l'obbligo per i tecnici di una polizza
assicurativa che garantista i clienti e lo Stato. I soggetti
danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno,
quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il
risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di
assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai
soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.
Il Sottosegretario ha anche chiarito che gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione con cui si fruisce del
beneficio fiscale. Mentre, l'atto di recupero,
emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei
modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti
inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere
notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo
anno successivo a quello del relativo utilizzo.
A cura di Redazione
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