Decreto Semplificazioni: La demolizione di opere abusive trova un nuovo art. 41 nel DPR 380

16/09/2020

E’ entrata in vigore ieri la legge 11 settembre 2020, n.120 di convesione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 che porta in dote, con la pubblicazione in gazzetta anche l’entrata in vigore dell’articolo 10-bis rubricato "Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive”.

Il nuovo articolo 10-bis reca semplificazioni in materia di demolizione di opere Abusive.

Il citato articolo 10-bis sostituisce itegralmente l’articolo 41 del DPR n. 380/2001 ed entra in vigore in tutte quelle regioni che hanno recepito il DPR 380/2001.

Il comma 1 del nuovo articolo 41 del DPR 380

La disposizione prevede, al comma 1, la riscrittura dell'art. 41 del DPR 380/2001 (T.U. edilizia). La nuova norma prevede, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, il trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.

Il comma 2 del nuovo articolo 41 del DPR 380

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto 'tutte le informazioni' relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Versione dell’art. 41 in vigore da ieri

In definitiva il nuovo articolo 41 del DPR n. 380/2001 è da ieri il seguente:

Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”.

Invece il testo previgente era il seguente:

Versione dell’art. 41 previgente

Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive). - 1.. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.

2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.

4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza.”.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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