Sismabonus per demolizione e ricostruzione: cosa accade in caso di asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo?

17/09/2020

Per accedere al Sismabonus è sempre necessario presentare l'asseverazione tecnica contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo?

Sismabonus per demolizione e ricostruzione: il quesito all'Agenzia delle Entrate

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 366 del 16 settembre 2020, intervenuta in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63/2013.

Nel caso di specie, il contribuente istante ha rappresentato di essere proprietario di un edificio in una zona classificata a rischio sismico 3. Per tale edificio, in data 14 giugno 2018, è stato richiesto un permesso di costruire mediante demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio.

L'istante ha anche riferito che il comune ha rilasciato il permesso a costruire e certificato che le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Prima dell'inizio dei lavori sarà presentata la comunicazione di inizio lavori e contestualmente sarà depositata la relazione tecnica per l'ottenimento dei benefici fiscali legati agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza sismica. Dall'asseverazione "risulterà una riduzione del rischio sismico della costruzione e il passaggio di un numero di classi di rischio sismico pari a più di due classi.

Ciò premesso, l'istante ha chiesto se gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dal descritto intervento edilizio, potranno fruire della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).

Sismabonus e Asseverazione tecnica: cosa dice la norma?

L'articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 prevede la fruizione del sisma bonus anche per gli interventi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati (anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente), nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. Per beneficiare dell'agevolazione, gli immobili ricostruiti devono essere alienati dalle imprese di costruzione entro il termine di 18 dalla data di conclusione dei lavori.

Con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del DM 28 febbraio 2017, n. 58) la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Ai sensi dell’articolo 3, del DM n. 58/2017, per l’accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.

Sismabonus e Asseverazione tecnica: facciamo chiarezza

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha anche affermato che "le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle zone 2 e 3) e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico".

Sismabonus e Asseverazione tecnica: il caso di specie

L'interpello sottoposto all'Agenzia delle Entrate ha riportato un caso un cui l'immobile si trovava in zona a rischio sismico 3, le procedure autorizzatorie erano iniziate dopo l'1 gennaio 2017 e prima dell'1 maggio 2049. In questo caso, gli acquirenti delle unità immobiliari, risultanti dagli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio e realizzati con aumento volumetrico conformemente alla normativa urbanistica vigente, sono ammessi al sisma bonus, nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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