Tutto sul Superbonus 110%: le FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
18/09/2020
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sono migliaia le
domande arrivate dai nostri lettori, la maggior parte delle quali
riguardano le detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) che è ormai diventato il centro
di gravità permanente su cui ruotano praticamente tutti gli
interessati al mondo dell'edilizia: contribuenti
che vogliono ristrutturare, professionisti che
devono occuparsi della fase progettuale,
consulenti che devono verificare la conformità
della documentazione, imprese che devono eseguire
i lavori e banche che devono prevedere prodotti
per la cessione del credito.
Superbonus 110%: gli approfondimenti
Un concentrato di interessi, spesso purtroppo contrapposti tra
loro, che hanno posto un grosso faro sul superbonus sul quale
abbiamo già dedicato degli approfondimenti specifici dalla pubblicazione
in Gazzetta delle Decreto Rilancio, passando per la sua conversione
in legge, arrivando fino alla definizione dei provvedimenti
attuativi.
Superbonus 110%: le FAQ
Facciamo adesso il punto della situazione riportando di seguito
delle utili FAQ realizzate nel corso di questi mesi per rispondere
alle domande dei nostri lettori.
1. Il quadro normativo di riferimento è
completo?
Dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge 17 luglio 2020, n. 77 di
conversione del Decreto Rilancio sono arrivati i provvedimenti
attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo
Economico. Questi ultimi, pur essendo stati firmati dal Ministro
dello sviluppo economico, sono stati trasmessi alla Corte dei Conti
(da oltre 40 giorni) e sono in attesa della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore. Di seguito un riassunto
di tutta la normativa:
il Decreto Asseverazioni del 3 agosto
2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico
(del quale siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale);
la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020,
n. 24/E recante “Detrazione per interventi di
efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli
edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo
della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito
con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi
chiarimenti”;
il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto
2020, n. 283847 recante “Disposizioni di
attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni
spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero
o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici”.
2. Quando è possibile fruire dei benefici previsti dal
Superbonus 110%?
L'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di
portare in detrazione il 110% delle spese sostenute dall'1 luglio
2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari
importo a partire da quello in cui sono state sostenute le spese.
Si parla di spese sostenute, quindi non conta la data di inizio
delle procedure autorizzative ma unicamente che i pagamenti siano
effettuati tra l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (si parla
comunque di estendere l'orizzonte temporale).
3. Quali sono gli interventi che possono rientrare nel
Superbonus 110%?
L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede degli interventi che
accedono direttamente al superbonus (c.d. interventi
trainanti) e altri che possono accedervi solo se
effettuati congiuntamente ai primi (c.d. interventi
trainati). Questi sono stati riassunti in una
tabella presente all'interno del Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847
con cui l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni
relative alle due opzioni previste dalla norma, alternative alla
fruizione della detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione
del credito).
Riassumendo, gli interventi trainanti che
accedono direttamente al Superbonus 110% sono:
isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25%;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle
parti comuni;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
interventi antisismici.
Tra gli interventi trainati, invece,
riportiamo:
riqualificazione energetica su edificio esistente;
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
caldaie a condensazione ≥ classe A;
intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+ sistemi di
termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
intervento di sostituzione di scaldacqua;
installazione di pannelli solari/collettori solari;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale a biomasse combustibili;
acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in
sostituzione di impianti esistenti;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per controllo da remoto (Sistemi building
automation);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica su edifici;
installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici.
4. Chi può fruire del Superbonus 110%?
La platea di beneficiari della nuova detrazione fiscale del 110%
è individuata dall'art. 119, comma 9. In particolare, il superbonus
110% si applica agli interventi effettuati:
dai condomini;
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni, su un numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per
gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
dalle organizzazioni non lucrative di utilità, dalle
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione
sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
Occorre precisare che a prescindere del beneficiario, il
superbonus 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti
alle categorie catastali:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
per le unità immobiliari non aperte al pubblico (modifica apportata
dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia”, cosiddetto “decreto agosto” o
“decreto rilancio 2”.
5. Sono previsti dei requisiti da rispettare per
accedere al superbonus 110%?
Si, questi requisiti sono specificati all'interno dell'art. 119
del Decreto Rilancio, riguardano gli interventi trainanti e possono
essere così riassunti:
per tutti gli interventi di miglioramento energetico:
il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o,
se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e
dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento
energetico.
nella nuova formulazione del superbonus previsto per gli
interventi di miglioramento sismico è stato eliminato il sistema
premiante nel caso di passaggio ad una o più classi di rischio
sismico inferiori.
6. Cosa sono sconto in fattura e cessione del
credito?
L'aspetto più innovativo della norma è probabilmente
rappresentato dalla possibilità offerta dall'art. 121 del Decreto
Rilancio di scegliere, in luogo alla normale fruizione
dell'agevolazione fiscale, due opzioni alternative:
sconto in fattura, ovvero uno sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà
di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
cessione del credito, che consente al
contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Tali opzioni possono essere esercitate anche a fine lavori o per
stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento
complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno
il 30% del medesimo intervento).
7. Quali sono gli adempimenti necessari per la
fruizione della detrazione fiscale del 110%
La circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
dell'Agenzia delle Entrate ha definito puntualmente tutto quello
che occorre fare per la fruizione del superbonus 110%, soprattutto
in funzione delle due possibili opzioni alternative alle detrazioni
fiscali (sconto in fattura e cessione del credito). Vediamo di
sintetizzarle in pochi punti:
pagamento delle spese per l’esecuzione degli
interventi effettuato mediante bonifico bancario o postale
"parlante" (dal quale risulti la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita
IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato), ad esclusione del corrispettivo oggetto di
sconto in fattura o cessione del credito - Tale obbligo non
riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa;
acquisizione della seguente documentazione:
ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto
superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti
tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una
copia dell'asseverazione va inviate telematicamente all'Enea);
ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il
visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al Superbonus.
8. Chi assevera il rispetto dei requisiti
tecnici?
Potrebbe sembrare una domanda banale, ma il numero delle
richieste impone un chiarimento. Stiamo parlando di interventi
tecnici e il tecnico è quel soggetto abilitato alla progettazione
di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici
ordini e collegi professionali. Con specifico riferimento al
Sismabonus, come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM n. 58/2017,
l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
sismico è attestata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e
iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali di
appartenenza.
9. Chi deve redigere il visto di
conformità?
Come previsto all'art. 121 del Decreto Rilancio, per poter
scegliere di optare per la cessione del credito o
lo sconto in fattura, è necessario richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai
soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai
professionisti incaricati.
10. Quale documentazione è necessario
conservare?
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare:
le fatture o le ricevute fiscali altra idonea documentazione
comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
degli interventi;
se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va
altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso
all’esecuzione dei lavori;
nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni
degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della
tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale
documentazione può essere sostituita dalla certificazione
rilasciata dall’amministratore del condominio;
una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli
interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli
interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata
presso lo sportello unico per l'edilizia competente.