22/09/2020
Superbonus 110%: tutti vogliono le nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus), tutti vogliono poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ma la normativa è "pronta" per assecondare i desideri di contribuenti, imprese e istituti bancari?
Appare utile ricordare che l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (quindi definitivo), ha previsto una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, cominciando dal primo) per specifici interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Il successivo art. 121 ha anche previsto la possibilità di optare, in luogo alla fruizione in 5 anni della detrazione fiscale, per due alternative:
Tali opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento) e sono molto probabilmente alla base del funzionamento delle nuove detrazioni fiscali, soprattutto in considerazione dell'onerosità degli interventi che rapportata ai 5 anni in cui è possibile portare in detrazione le spese, necessiterebbero di una capienza fiscale che nella maggior parte dei casi manca. Sconto in fattura e cessione del credito consentirebbero, quindi, di bypassare la capienza fiscale del soggetto che avrebbe la possibilità di ottenere uno sconto diretto dal fornitore o cedere la detrazione ad un istituto bancario.
Oltre alla normale documentazione prevista per la fruizione delle nuove detrazioni fiscali, il Decreto Rilancio ha previsto due nuove dichiarazioni necessarie per poter optare per le due alternative previste dall'art. 121:
Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MiSE) ancora da emanare. Nelle more la norma prevede che si possa fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ciò premesso, la domanda che arriva più spesso in redazione riguarda le modalità di cessione del credito e se sia già possibile optare per questa possibilità. Per rispondere a questa domanda si deve fare un riepilogo della normativa di riferimento e quindi:
Abbiamo già detto che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati dobbiamo attendere un nuovo decreto del MiSE ma che nelle more si possono utilizzare altri prezzari. Per quanto concerne, invece, la verifica dei requisiti minimi e l'asseverazione degli interventi dobbiamo segnalare che i due decreti del MiSE, pur essendo stati firmati dal Ministro, non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda i requisiti minimi, il Decreto stesso prevede che nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del decreto stesso, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.
Per quanto concerne il Decreto Asseverazioni, l'art. 7 dello stesso prevede che "Il presente decreto, di cui l’allegato 1 e l’allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Per cui per poter essere operativi i due modelli di asseverazione necessari per la fruizione del beneficio e la cessione del credito, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso.
Ricordiamo, comunque, che la piattaforma telematica necessaria per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della scelta dell'opzione "cessione del credito", sarà attiva dal 15 ottobre 2020. Per quella data, dunque, si prevede che la normativa sarà completa.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it