Come più volte sottolineato in questi ultimi mesi, uno degli
aspetti più innovativi contenuti nel D.L. n. 34/2020
(c.d. Decreto Rilancio), oltre chiaramente
alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d.
superbonus), è dato dalle alternative previste in
luogo all'utilizzo diretto della detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi.
Decreto Rilancio e Agevolazioni fiscali: sconto in
fattura e cessione del credito
Mentre l'art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto il tanto
chiacchierato superbonus per le spese sostenute dall' 1 luglio 2020
al 31 dicembre 2021, il successivo art. 121 ha previsto per gli
anno 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei
redditi relativa all’anno di riferimento delle spese,
alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto in
fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli
interventi agevolati;
- per la cessione del credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con
facoltà di successive cessioni.
Aspetto fondamentale a cui in molti non hanno dato la necessaria
importanza, è che sconto in fattura e cessione del credito sono
stati estesi a molte delle detrazioni fiscali già esistenti e
attive, per tutte le spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Quindi
anche per le spese sostenute dall'1 gennaio al 30 giugno 2020.
Sconto in fattura e cessione del credito: per quali
interventi
Entrando nel dettaglio, gli interventi edilizi per i quali è
possibile optare alternativamente per sconto in fattura e cessione
del credito, oltre a quelli che rientrano nel superbonus 110%, sono
i seguenti:
- recupero del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di
manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli
edifici;
- efficienza energetica indicati nell'articolo
14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle
finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o
sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente
anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus);
- adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013
(sismabonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento
alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
(comma 1-septies);
- recupero o restauro della facciata degli
edifici esistenti (c..d bonus facciate), ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta
il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti
fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h) del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato
decreto-legge n. 63 del 2013.
A cura di Redazione
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