02/10/2020
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto con 4 articoli (10, 10-bis, 11 ed 11-bis), inseriti nel Capo II (Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) del Titolo I, su più parti del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Nel nostro Speciale Testo Unico Edilizia abbiamo già rilevato puntualmente tutte le modifiche dalla A alla Z apportate dal Decreto Semplificazioni al DPR n. 380/2001. Oggi entreremo nel dettaglio delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1 del Decreto Semplificazioni che modificano il Testo Unico Edilizia nella disciplina che riguarda la segnalazione certificata ai fini dell’agibilità (SCA) e le tolleranze costruttive.
In riferimento alla segnalazione certificata di agibilità, l'art. 10, comma 1, lettera n) del Decreto Semplificazioni aggiunge il comma 7-bis all’art. 24 (Agibilità) del D.P.R. n. 380/2001, prevedendo che la segnalazione certificata di agibilità possa essere presentata anche in assenza di lavori al fine di richiedere l’agibilità per immobili legittimamente realizzati che ne siano privi.
In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’art. 23-ter stabilisce che la segnalazione certificata di agibilità, oltre ai casi già previsti, "può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Novità anche relativamente alle tolleranze costruttive introdotte dall’articolo 10, comma 1, lettere o) e p) del decreto-legge n. 76/2020. In particolare, le due lettere intervengono sulla disciplina delle tolleranze costruttive in caso di parziali difformità rispetto al titolo edilizio abilitativo, disponendo, rispettivamente, l’abrogazione del comma 2-ter dell’art. 34 e introducendo una nuova disciplina con il nuovo art. 34-bis.
Entrando nel dettaglio, il nuovo art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it