07/10/2020
Superbonus 110%: la pubblicazione dei due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni) ha finalmente dato il via libera alla valutazione di fattibilità per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Nate con i migliori propositi, le nuove detrazioni fiscali hanno necessitato di ben 79 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Rilancio per essere operative. Un tempo tutto sommato "breve" se si pensa che i provvedimenti attuativi (dell'Agenzia delle Entrate e del MiSE) avrebbero dovuto essere pubblicati entro 30 giorni dalla legge n. 77/2020 (e chi gravita nel settore sa che spesso i tempi sono notevolmente più dilatati) ma che, complice, la tipologia di provvedimento che ha introdotto il superbonus (un decreto legge) hanno bloccato il comparto edile che corre dietro la "chimera" del superbonus dal mese di maggio (dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020).
Dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del Decreto Rilancio) alla data di pubblicazione in Gazzetta dei due decreti del MiSE sono trascorsi 139 giorni di passione fatti di domande, dubbi, chiarimenti e nuovi dubbi, che probabilmente dovrebbero imporre una riflessione sul modus operandi di chi legifera. Siamo certi che il "Decreto Legge" sia lo strumento legislativo più veloce e idoneo a comparti come quello edile o quello dei lavori pubblici?
Tornando al decreto Requisiti tecnici, oggi finalmente tecnici e contribuenti hanno un quadro definito e nonostante i dubbi sui tanti casi particolari ancora irrisolti (che saranno certamente trattati nelle consuete risposte dell'Agenzia delle Entrate), è possibile davvero partire con le valutazioni che riguardano gli interventi di miglioramento energetico che accedono alle nuove detrazioni fiscali del 110%.
Il nuovo decreto del MiSE, infatti, rappresenta un tassello fondamentale da cui far discendere ogni valutazione perché definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
L'Allegato A al decreto del MiSE entra nel dettaglio dei requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali. In particolare, l'asseverazione del tecnico abilitato dovrà attestare la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste e suddivise nelle seguenti categorie:
Nella pagina seguente i massimali di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.