Abusi edilizi in condominio e Responsabilità: a chi spetta la demolizione?

08/10/2020

Opere abusive in un condominio. A chi spetta la demolizione? All'ente condominio o ai singoli proprietari delle particelle individuate come abusive? Sembrerebbero domande banali ma non lo sono e a rispondere ci ha pensato direttamente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 2005 del 10 luglio 2020.

Il fatto

Un comune campano ha intimato, con apposita ordinanza, la demolizione di alcune opere abusive ad un condominio. Novanta giorni di tempo per rimuovere a proprie spese alcune parti comuni realizzati in difformità alle licenze edilizie con un aumento delle volumetrie non previste di oltre 1.600 metri quadri. L'ordinanza è stata inviata al condominio interessato.

Abusi edilizi in condominio: ordinanza di demolizione al Condominio?

L'ordinanza di demolizione è stata inviata al condominio che, dice il Tar, "non può essere individuato come proprietario nemmeno delle parti comuni del complesso immobiliare". Secondo l'articolo 1.117 del codice civile, infatti, "le parti comuni dell'edificio sono oggetto di proprietà comune dei condomini, con la conseguenza che il condominio non vanta alcun diritto reale sulle stesse".

Il condominio, infatti, è "un mero ente di gestione privo di personalità giuridica". Per questo, dunque, le parti comuni dell'edificio non sono di proprietà dell'ente condominio, ma dei singoli condomini. "A tanto consegue che la misura volta a colpire l'abuso realizzato sulle parti comuni - scrive il Tar - deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti dei singoli condomini, in quanto unici (com)proprietari delle stesse".

Non basta nemmeno la convenzione

Per il Tar non è sufficiente l'intesa stipulata tra il comune che ha fatto l'ordinanza e il condominio che ha realizzato opere abusive per la gestione alcune aree interne di un parco con la regolamentazione degli accessi. Nel caso specifico il comune comunque si sarebbe dovuto occupare della pulizia e della manutenzione delle aree verdi e della gestione di altri servizi. Per il Tar discorsi ininfluenti, visto che si sta parlando di difformità edilizie e non di gestione di aree pubbliche. L'ordinanza, specifica il Tar, "è al riguardo del tutto generica in quanto la volumetria eccedente rispetto al progetto non viene riferita ai singoli edifici (cui a quanto pare corrispondevano altrettante licenze edilizie) e/o a eventuali parti comuni; questo senza considerare che si è illegittimamente diretta verso il condominio e non verso i singoli proprietari". Per questo il ricorso del condominio è stato accolto e quindi l'ordinanza di demolizione è stata annullata.

Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata