13/10/2020
Un intervento di isolamento termico a cappotto necessita alla fine dei lavori della segnalazione certificata di agibilità (SCA)?
Oggi rispondiamo ad una domanda di natura tecnica che ha portato nelle ultime settimane al confronto tra professionisti (me compreso). Il dubbio riguarda da una parte il titolo edilizio per effettuare un classico intervento di isolamento termico a cappotto e dall'altro la necessità della segnalazione certificata di agibilità (SCA) alla fine dei lavori.
Considerato che l'intervento di isolamento termico a cappotto è uno degli interventi trainanti (forse quello che sarà più utilizzato) previsti per accedere alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un chiarimento normativo è certamente necessario.
Andiamo con ordine, il dubbio nasce dal titolo edilizio per avviare i lavori. In particolare, un intervento di isolamento termico a cappotto necessita di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)?
Nel DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), infatti, questo intervento non è ben inquadrato e alcuni Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) li configurano alternativamente come manutenzione straordinaria leggera o pesante, con la conseguenza che in alcuni Comuni è sufficiente la presentazione di una CILA ed in altri serve una SCIA (alternativa a permesso di costruire oppure ordinaria).
Considerata l'importanza della questione (e tra poco capiremo il motivo), cercheremo di risolvere la problematica prendendo sempre come riferimento la normativa o quanto meno di avviare un utile confronto tra professionisti che possa dirimere la matassa in attesa di chiarimenti ministeriali (che abbiamo già chiesto come testata).
Proprio perché il DPR n. 380/2001 non inquadra perfettamente l'intervento, ci sono tecnici che ritengono che l'intervento necessiti di permesso di costruire o SCIA alternativa in caso di interventi su immobili vincolati e di SCIA ordinaria per interventi su immobili non vincolati, altri ritengono sia sufficiente una CILA (e io sono tra questi).
Partiamo da una domanda, nonostante un cappotto termico aumenti il volume dell'edificio e ne modifichi la sagoma, si può parlare di nuovi volumi tecnici? Secondo me no, primo perché parliamo di volumi trascurabili e secondo perché dobbiamo sempre riferirci alle finalità della norma volta ad incentivare e semplificare gli interventi in questione. Per avvalorare questa mia affermazione penso si possa prendere come riferimento il D.Lgs. n. 222/2016 che ha già provveduto a una precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.
Ma partiamo la trattazione prendendo come riferimento alcune delle definizioni degli interventi edilizi previste dall'art. 3 del DPR n. 380/2001 che servono per i nostri ragionamenti:
L'Allegato A al D.Lgs. n. 222/2016, alla Sezione II - Edilizia, prevede:
Tralasciando gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, c'è da chiedersi intanto se i volumi creati da un cappotto possano considerarsi "rilevanti" e, quindi, tali da rientrare negli interventi di manutenzione straordinaria pesante.
Pur ritenendo la risposta chiara (cioè non devono essere ritenuti rilevanti), sempre la Tabella A al DLgs n. 222/2016, nella sezione relativa agli "Impianti alimentati da fonti rinnovabili" parla molto genericamente di "opere volte al contenimento dei consumi energetici" prevedendo come regime amministrativo la comunicazione asseverata.
Ciò premesso, la mia risposta è che un intervento di isolamento termico a cappotto che non coinvolga le parti strutturali dell'edificio, in quando opera volta al contenimento dei consumi energetici, necessita esclusivamente di CILA. Su questo punto, comunque, ritengo (soprattutto per l'importanza che ne deriva) che un intervento chiarificatore (che abbiamo già richiesto come testata) possa essere assolutamente importante e risolutivo.
Se non bastasse, è sufficiente prendere come riferimento l'art. 13 del D.Lgs. n. 73/2020 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" che modifica l'art 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sostituente tra le altre cose il comma 7 con il seguente:
"Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".
È chiaro, dunque, che considerando l'isolamento termico a cappotto una manutenzione straordinaria e considerando che il maggiore spessore del volume che deriva dallo stesso non è da considerarsi nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, si dovrebbe parlare di manutenzione straordinaria leggera che va quindi in CILA.
Proprio il dubbio sul regime amministrativo relativo all'intervento di isolamento termico a cappotto ha fatto nascere una nuova domanda relativamente agli obblighi previsti dall'art. 24 (agibilità) del DPR n. 380/2001 che prevede la necessità di presentare allo sportello unico per l'edilizia, entro 15 giorni dal fine lavori, la segnalazione certificata, nel caso di intervento sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Nel caso di isolamento termico a cappotto è chiaro che si vanno a cambiare le condizioni di risparmio energetico, ma il comma 2 dell'art. 24 afferma anche che la SCA va presentata dal "soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività".
Ma la SCA su cosa va fatta? sull'intervento, sull'edificio, sulle singole unità immobiliari...anche su questo il DPR n. 380/2001 non è tanto chiaro.
Cosa significa? letteralmente che in caso di presentazione di CILA non serve rifare la SCA mentre serve se i lavori sono partiti a seguito di PpC o SCIA. Dunque, risulta di fondamentale importanza chiarire definitivamente se l'intervento di isolamento termico a cappotto va in CILA o in SCIA.
Lascio come sempre a voi ogni commento che possa portare educatamente informazioni utili ad un confronto.
#unpensieropositivo