Conversione Decreto Agosto: ufficiali le modifiche al Superbonus 110%

12/10/2020

La Camera de Deputati, con 294 voti favorevoli e 217 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Dopo il voto di fiducia da parte del Senato, si attende dunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che potrebbe arrivare anche questa sera o domani, ma si possono già considerare definitive le disposizioni che andranno ad incidere direttamente o indirettamente sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110%: ecco le modifiche dirette e indirette previste dal Decreto Agosto

Ricordiamo, infatti, che il Decreto Agosto prevede:

  • l'inserimento del seguente comma 1-bis all'art. 119 del Decreto Rilancio: "Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva";
  • l'inserimento del seguente comma 13-ter all'art. 119 del Decreto Rilancio: "Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi";
  • l'inserimento dopo il comma 5 dell'art. 66 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie", del seguente comma: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Modifiche che erano già state previste nel corso della conversione in legge del Decreto Semplificazioni ma che sono arrivate solo adesso con la conversione del Decreto Agosto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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