La Camera de Deputati, con 294 voti favorevoli e 217 contrari,
ha votato la questione di fiducia posta dal Governo
sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli
aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (c.d. Decreto Agosto)
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia.
Dopo il voto di fiducia da parte del Senato, si attende dunque
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che potrebbe arrivare anche
questa sera o domani, ma si possono già considerare definitive le
disposizioni che andranno ad incidere direttamente o indirettamente
sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previste dal
D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto
Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
Superbonus 110%: ecco le modifiche dirette e indirette
previste dal Decreto Agosto
Ricordiamo, infatti, che il Decreto Agosto prevede:
- l'inserimento del seguente comma 1-bis all'art. 119 del Decreto
Rilancio: "Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo
dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad
altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso
che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino
anche di proprietà non esclusiva";
- l'inserimento del seguente comma 13-ter all'art. 119 del
Decreto Rilancio: "Al fine di semplificare la presentazione dei
titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo
degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli
edifici interessati dai medesimi interventi";
- l'inserimento dopo il comma 5 dell'art. 66 del Regio
Decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante "Disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e disposizioni
transitorie", del seguente comma: “Anche ove non
espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo
consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può
avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale,
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso
all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione”.
Modifiche che erano già state previste nel corso della
conversione in legge del Decreto Semplificazioni ma che sono
arrivate solo adesso con la conversione del Decreto Agosto.
A cura di Redazione
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