Superbonus 110% e APE convenzionale: a breve il formato XML convenzionale

23/10/2020

Superbonus 110%: come previsto dall'art. 119, comma 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, per fruire delle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di riqualificazione energetica sono richiesti alcuni specifici requisiti.

Superbonus 110%, Ecobonus e doppio salto di classe energetica

Il requisito più importante è quello relativo al miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

L'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prevede che gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus.

Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

APE convenzionale e CTI

Per quanto riguarda la redazione dell'APE convenzionale tramite software commerciali, a settembre si è tenuta una riunione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per deciderne il formato vista la necessità di presentare questo documento nel caso di interventi sugli immobili con più unità immobiliari con lo scopo di richiedere il superbonus 110%.

Come riportato dall'AERMEC, titolare del Software Masterclima MC11300:

  • nel caso di edifici di pluri-unità deve essere redatto per edificio;
  • per il calcolo dell'Ep,gl vengono sommati gli EP relativi ai soli servizi già presenti nella situazione "ante". Quindi l'APE convenzionale potrebbe avere un Epgl diverso dall'Ape tradizionale.
  • nell'APE convenzionale vanno inputate tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio (per gestire la presenza di impianti comuni) ma nella determinazione dell'EP,gl vengono sommati solo gli Ep relativi alle UI che richiedono il superbonus. Infatti in un condominio con unità residenziali inferiori al 50% delle non residenziali solo le residenziali potranno richiedere il superbonus e quindi andranno sommate nel calcolo dell'EP,gl.

Infine, si ricorda che l'APE convenzionale va allegato all'asseverazione che il professionista deve inviare ad ENEA. La metodologia di calcolo è quella nazionale in vigore e il calcolo della classe avviene tramite le Linee guida nazionali attuali.

In questa settimana ci sarà una nuova riunione per concretizzare il formato dell'APE convenzionale e discutere della possibilità di esportare un "XML convenzionale".

In tal senso, il software MC11300 è già predisposto all'uso per effettuare APE ante e post intervento per cui con poche opzioni aggiuntive entro fine mese prevederà tutte le funzioni suddette per la stampa dell'APE convenzionale.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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