RTV incendi in edifici vincolati: pubblicata la nuova Guida INAIL
Il documento si focalizza sull'applicazione della RTV V.12 per la progettazione antincendio in edifici tutelati e nei quali si svolgono attività diverse da quelle museali
INAIL ha pubblicato una nuova guida operativa per la progettazione antincendio delle altre attività in edifici tutelati, sulla base della Regola Tecnica Verticale (RTV) V.12 contenuta nel Codice di prevenzione incendi.
Prevenzione incendi: la nuova Guida Inail sulla RTV per altre attività in edifici tutelati
Il documento nasce dalla collaborazione tra INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, per alcuni contributi specifici, anche del Ministero della Cultura, nell’ambito del Piano delle attività di ricerca INAIL 2025-2027.
La guida si inserisce nel percorso di diffusione e approfondimento del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), che, superando il tradizionale approccio prescrittivo, consente una progettazione più flessibile e coerente con le caratteristiche specifiche delle attività, in un’ottica prestazionale e orientata al rischio.
In continuazione della precedente collana di Quaderni tecnici dedicata alle sezioni S e M del Codice, il focus adesso si è spostato sulla Sezione V, e in particolare sulla RTV V.12, dedicata alla progettazione antincendio per attività diverse da quelle museali o di archvio in edifici tutelati.
Il caso di studio
Nella Guida si premette che con il D.M. 12 aprile 2019 è stata sancita la fine del doppio binario per le attività soggette non normate: non è più possibile scegliere tra Codice e criteri tecnici preesistenti. Tuttavia, il doppio binario permane ancora per alcune attività coperte da regole tecniche tradizionali ancora vigenti, come nel caso degli uffici (D.M. 22 febbraio 2006) o scuole (D.M. 26 agosto 1992). Per le autorimesse, invece, il Codice è obbligatorio, avendo abrogato la previgente normativa di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986).
Nel lungo termine, l’obiettivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sostituire progressivamente tutte le regole tecniche tradizionali con RTV specifiche, confluendo in un unico impianto normativo integrato nel Codice.
Nella pubblicazione viene affrontata la ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico, ubicato in un edificio sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), mediante la RTV V.12 che integra, in base alle proprie specificità e per le soluzioni conformi, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
Il caso applicativo include anche la redazione di un piano di limitazione dei danni, cioè il documento operativo che definisce, in modo coordinato e tempestivo, le misure da adottare per mettere in sicurezza il patrimonio culturale in caso di emergenze legate a incendi o altri eventi calamitosi. Il piano considera sia i beni mobili (es. quadri, volumi, sculture trasportabili), sia quelli inamovibili (es. affreschi, stucchi, pavimentazioni, opere d’arte ancorate all’edificio), con l’obiettivo di preservarne l’integrità fisica e il valore storico-artistico.
L’obiettivo della RTV è garantire gli stessi livelli di sicurezza previsti per le attività non vincolate, adattando soluzioni tecniche e gestionali ai limiti imposti dalla tutela. Il progettista ha così a disposizione un sistema coerente e flessibile che consente di equilibrare la protezione antincendio e la conservazione del bene culturale.
Le differenze con la RTV V.10
In Italia, in considerazione del patrimonio edilizio esistente, risultano frequenti utilizzi di edifici tutelati per attività soggette quali uffici, scuole, alberghi, attività commerciali, strutture sanitarie, ecc..
A differenza della RTV V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche RT tradizionali di cui al d.m. 20 maggio 1992, n. 569, la RTV V.12 riguarda aspetti di tutela dell’edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione e fruizione di beni o servizi non strettamente riconducibili alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale in essi contenuto, ma costituenti attività soggette ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Ne deriva che la V.12 non rappresenta un’alternativa ad alcuna RT tradizionale pre Codice, perseguendo uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamato al punto 1 del par. G.2.5.
Documenti Allegati
Guida