Revisione prezzi nei contratti pubblici: una deroga necessaria per gli appalti senza compensazioni
Deroga alla revisione prezzi per gli appalti pubblici: il Decreto Infrastrutture estende l’applicazione dell’art. 60 del Codice dei contratti ai lavori esclusi dai fondi compensativi
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 il Decreto-Legge n. 73/2025 (c.d. “Decreto Infrastrutture”), contenente una serie di misure urgenti in materia di opere pubbliche, trasporti e appalti. Tra queste, l’articolo 9 introduce una disposizione di rilievo per la gestione dei contratti pubblici di lavori, intervenendo sul delicato tema della revisione prezzi per quegli appalti esclusi dai precedenti meccanismi di compensazione.
Una norma importante e, per molti versi, attesa, che consente – a precise condizioni – di applicare retroattivamente l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) anche a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e penalizzati dal precedente sistema di revisione.
Quali contratti sono interessati?
L’art. 9 si rivolge ai contratti di lavori affidati con documenti di gara redatti ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, ossia con clausole obbligatorie di revisione prezzi, ma che non hanno avuto accesso ai fondi di cui all’art. 26, commi 4 (lett. a e b), 6-quater e 7, del D.L. n. 50/2022.
Si tratta, in sostanza, degli appalti rimasti “scoperti”: soggetti agli stessi aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, ma privi di copertura finanziaria straordinaria.
La norma prevede che, in deroga:
- alle disposizioni di cui all’art. 29, lett. b) del D.L. n. 4/2022 (che fissava soglie alte e criteri restrittivi di compensazione);
- alle clausole contrattuali e ai documenti di gara iniziali,
si applichi l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero il nuovo regime di revisione prezzi previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Un cambio di passo importante: la soglia di attivazione si abbassa al 3% (rispetto al 5% previgente), e la compensazione sale al 90% dell’eccedenza (in luogo dell’80%). Ma, soprattutto, non è più necessario accedere a fondi straordinari: la revisione è possibile entro i limiti delle somme disponibili nel quadro economico.
Le condizioni da rispettare
La deroga non è automatica. La sua applicazione è subordinata alla verifica di due requisiti specifici previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.7 al nuovo Codice:
- coerenza delle somme per imprevisti: le voci del quadro economico relative agli imprevisti devono essere comprese tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
- disponibilità del 50% delle somme accantonate: devono essere ancora disponibili almeno metà delle risorse previste per imprevisti, escluse le somme già impegnate, e possono concorrere anche gli accantonamenti previsti per le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 5, lett. e), punto 6) dell’Allegato I.7.
Solo in presenza di entrambi i requisiti, le stazioni appaltanti possono attivare il nuovo regime compensativo.
Il quadro normativo resta (volutamente) frammentato
Va segnalato che l’art. 2 dello stesso D.L. n. 73/2025 contiene una serie di modifiche dirette al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare in materia di incentivi alle funzioni tecniche, somma urgenza e appalti in ambito di protezione civile. Si tratta di interventi strutturali di rilievo, che meriteranno un’analisi separata (alla quale dedicheremo un approfondimento specifico).
Tuttavia, occorre ricordare che queste disposizioni, sebbene già formalmente in vigore, sono contenute in un decreto-legge: sarà quindi opportuno attendere la conversione in legge da parte del Parlamento, che potrà introdurre modifiche, chiarimenti o – come spesso accade – riscritture parziali o totali.
Una riflessione sul metodo (che non può mancare)
Anche questa volta, il legislatore ha scelto di intervenire con urgenza e per frammenti, attraverso un provvedimento d’urgenza (l’ennesimo) che agisce su materie tecniche delicate come la revisione prezzi e la struttura del Codice dei contratti. Il risultato? Un sistema normativo che continua a evolvere a colpi di decreti-legge, spesso privi di una visione sistemica, redatti in fretta e (troppe volte) senza il necessario confronto con i tecnici del settore.
Ben venga il tentativo di risolvere criticità urgenti, ma serve un cambio di passo nel metodo: la normativa di settore, per essere efficace, dev’essere scritta da chi conosce le complessità del cantiere, del quadro economico, delle contabilità pubbliche. Il modello seguito per il D.Lgs. n. 36/2023 – basato su commissioni tecniche, confronto pubblico e lavoro per tavoli – dovrebbe diventare la regola, non l’eccezione.
Conclusioni
Per le stazioni appaltanti interessate, l’art. 9 del D.L. n. 73/2025 rappresenta un’occasione concreta per recuperare l’equilibrio economico dei contratti pubblici di lavori esclusi dalle compensazioni straordinarie. Ma non si tratta di una misura automatica: è necessario verificare puntualmente le condizioni economico-finanziarie del quadro economico e attivare il nuovo meccanismo con la necessaria documentazione tecnica.
Chi lavora nella programmazione e nella gestione degli appalti sa bene quanto siano determinanti gli equilibri di costo: questa norma rappresenta un passo nella giusta direzione, ma evidenzia ancora una volta quanto sarebbe necessario rimettere al centro la progettazione normativa, evitando soluzioni tampone a cascata.
Documenti Allegati
D.L. n. 73/2025