Redazione offerta tecnica: il TAR sulla tassatività delle cause di esclusione
Niente sanzioni espulsive automatiche per il superamento dei limiti dimensionali nella relazione: serve la prova di un vantaggio indebito e della violazione della par condicio
Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare comporta l’automatica esclusione dell’offerta o la sola espunzione della parte eccedente? E in che misura l’eventuale violazione incide sulla par condicio tra concorrenti? Escludere un OE dalla procedura per questo motivo è legittimo oppure non tiene conto del principio di tassatività delle cause di esclusione?
A fornire delle indicazioni in proposito è il TAR Campania con la sentenza del 26 maggio 2025, n. 4003 offrendo un’interessante lettura sul bilanciamento tra valutazione delle offerte, rigore formale e libertà di concorrenza.
Tassatività delle cause di esclusione: il TAR sul limite dimensionale della relazione
Il caso riguarda l’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di servizi. Secondo la ricorrente, la relazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria conteneva un numero di pagine superiore rispetto a quello stabilito dal disciplinare, in violazione della clausola che vietava la valutazione del contenuto eccedente i limiti per ciascun criterio.
La Commissione avrebbe quindi attribuito punteggio per contenuti illustrati oltre i limiti consentiti, in violazione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis e della par condicio, poiché la ricorrente si era invece attenuta rigorosamente ai vincoli di impaginazione, rinunciando a inserire contenuti potenzialmente valutabili.
Una tesi che il TAR ha ritenuto infondata, chiarendo che il mero superamento delle pagine previste non può determinare un indebito vantaggio se non viene fornita prova della rilevanza dei contenuti eccedenti nella formazione del punteggio.
Non solo: la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell’offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali.
Una clausola simile, se interpretata nel senso che la mancata osservanza di una mera modalità redazionale di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per:
- violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;
- violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La tassatività delle cause di esclusione nel nuovo Codice Appalti
Nel nuovo codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), il principio di tassatività sancito all'art. 10 ha una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente art. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/2016.
Questo si desume già dalla collocazione del principio di tassatività tra i principi generali del nuovo codice e dalla strumentalità della tassatività rispetto al fondamentale principio dell’accesso al mercato, di cui all’art. 3 d.lgs. n. 36/2023; ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente.
Come specificato al comma 2 dell'art. 10, le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
La sentenza del TAR: il rigore formale non deve prevalere sulla sostanzialità dell'offerta migliore
Ritornando al caso in esame, il TAR ha sottolineato che vanno richiamati, inoltre, i principi più volte affermati sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all’offerta, in base ai quali:
- la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis;
- il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione del limite di pagine imposto dalla lex specialis, deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro.
Nel caso concreto, l’offerta tecnica dell’aggiudicatario conteneva numerosi grafici e tabelle, che non erano da computare nel calcolo delle pagine, a quel punto perfettamente rientranti nel numero stabilito dal disciplinare di gara.
Il ricorso è stato quindi respinto: i limiti redazionali devono essere interpretati in modo sostanziale, senza derive formalistiche, mentre clausole sanzionatorie automatiche per aspetti formali sono nulle.
In assenza di una prova specifica del vantaggio ottenuto mediante la violazione, non si può parlare di violazione della par condicio. La tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico passa, prima di tutto, dalla valutazione effettiva della qualità tecnica delle offerte.
Documenti Allegati
Sentenza