Articolo 3 - Principio dell'accesso al mercato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

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Delibera ANAC 16 dicembre 2024, n. 590
Acquisti centralizzati - Gara autonoma - Principio del risultato - Principio della fiducia - Principio di accesso al mercato - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti - d.Lgs. n. 36/2023