Principio di rotazione: il TAR sul riaffidamento al gestore uscente

Nessuna chance di riottenere l'appalto, se il mercato consente alla stazione appaltante di selezionare un nuovo operatore nel rispetto dell'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 30/05/2025

L’affidamento diretto sotto soglia non è esente da regole stringenti, a partire dall’obbligo di rispettare il principio di rotazione. Ma cosa accade se il gestore uscente impugna l’affidamento a un nuovo operatore? E come va gestita la fase di selezione comparativa, se pur nell’ambito di un affidamento diretto?

A fornire chiarimenti sull’applicazione del principio di rotazione (e sulle eventuali deroghe) è il TAR Lazio, con la sentenza del 27 maggio 2025, n. 10136, dichiarando l’inammissibilità del ricorso proposto dal gestore uscente nei confronti del nuovo affidamento a un altro operatore.

Rotazione affidamenti: il gestore uscente non può partecipare al nuovo appalto

Il caso riguarda una procedura di affidamento diretto, avviata mediante avviso pubblico per manifestazioni di interesse, seguita da una richiesta di offerta economica ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

La stazione appaltante, pur procedendo con consultazione di più operatori, aveva espressamente chiarito nella documentazione che l’affidamento sarebbe avvenuto in via diretta, valutando le offerte pervenute secondo criteri esperienziali e economici. L’importo era inferiore a 140.000 euro, e quindi pienamente rientrante nel perimetro dell’affidamento diretto semplificato.

La società ricorrente – già affidataria del servizio nelle due precedenti annualità – ha contestato l’aggiudicazione al nuovo operatore deducendo:

  • il mancato possesso di esperienza specifica da parte dell’aggiudicatario, in violazione dei requisiti fissati dalla lex specialis;
  • l’assenza di una valutazione coerente da parte della Commissione in merito alla documentazione tecnica presentata;
  • l’illegittimità della procedura, fondata su una selezione non trasparente e su un curriculum professionale giudicato positivamente senza riscontro oggettivo.

Ha quindi impugnato tutti gli atti connessi: dalla richiesta di offerta alla verifica dei requisiti, fino al verbale della commissione e al provvedimento di affidamento.

Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia

Il principio di rotazione è oggi uno dei cardini delle procedure semplificate di affidamento, previsto all’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici

La sua ratio è duplice:

  • favorire la concorrenza nel mercato degli appalti, soprattutto nei contratti di modesto valore;
  • prevenire posizioni di rendita da parte degli affidatari uscenti.

Si applica in ogni caso di affidamento diretto, sia puro che procedimentalizzato, e impedisce automaticamente la riassegnazione al gestore uscente, salvo che:

  • L’affidamento sia giustificato da motivazioni specifiche;
  • L’operatore uscente abbia eseguito in modo eccellente il contratto precedente;
  • Il mercato non offra alternative valide, come dimostrato da un’indagine esaustiva.

Il comma 4 dell’art. 49 richiede, in tali casi, una motivazione rafforzata che dia conto della struttura del mercato, della necessità di continuità, della qualità della prestazione resa e dell’accurata esecuzione precedente.

Nel caso in esame, la semplice selezione tra più offerte non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di rotazione, poiché il meccanismo rimane quello dell’affidamento diretto.

Affidamento diretto: applicare il principio di rotazione 

Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’affidatario uscente non avrebbe potuto in ogni caso ottenere il nuovo affidamento, in virtù del principio di rotazione.

La procedura era stata chiaramente impostata come affidamento diretto procedimentalizzato, e ciò non esclude l’obbligo di rotazione sancito all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, correttamente applicato dalla SA.

In particolare, il Collegio ha evidenziato che:

  • l’esperimento di un’indagine esplorativa e l’invito a più operatori non trasforma la procedura in un confronto competitivo (es. procedura negoziata);
  • l’avviso pubblico e la richiesta di offerta avevano finalità meramente istruttorie, funzionali a orientare l’affidamento diretto verso l’operatore ritenuto più idoneo, secondo criteri esperienziali e di convenienza economica;
  • la partecipazione della ricorrente, pur ammissibile, non muta la sua posizione giuridica di soggetto escluso dal successivo affidamento proprio per effetto della regola sulla rotazione.

Inoltre, il TAR sottolinea che non sussistono le condizioni per derogare al principio di rotazione, previste dal comma 4 dell’art. 49 del Codice in quanto:

  • non è stata accertata l’assenza di alternative sul mercato;
  • non è stata motivata l’eventuale eccezionalità della riassegnazione;
  • non è stata svolta una valutazione positiva della pregressa esecuzione, né ciò è stato chiesto dalla ricorrente.

In conclusione il ricorso è stato ritenuto inammissibile: negli affidamenti sotto soglia, la rotazione non è una mera opportunità, ma un vincolo giuridico sostanziale. L’OE uscente, in assenza di motivazione rafforzata, non può comunque essere destinatario del nuovo contratto e non può presentare ricorso contro il nuovo affidamento proprio perché non è portatore di un interesse legittimo.

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