Bando di gara incompleto: è possibile attivare il soccorso istruttorio?

Nel caso di un errore imputabile alla SA, le carenze possono essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale, purché non si alteri il contenuto sostanziale dell’offerta

di Redazione tecnica - 05/06/2025

La SA può attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui nel bando di gara non abbia fatto riferimento, nelle clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti Pubblici, alla presentazione del documento sulla situazione del personale e alla dichiarazione di impegno all’assunzione, per l’esecuzione dell’appalto, di una quota pari al 30% di giovani e di personale femminile?

Clausole sociali: il MIT sul soccorso istruttorio

A chiedere lumi al supporto giuridico del MIT è una stazione appaltante che, in un bando di gara per l’affidamento della gestione di un asilo, pubblicato pochi giorni dopo l'approvazione del decreto correttivo, non ha indicato ai concorrenti di produrre in sede di gara il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del d.Lgs. n. 198/2006, oltre che la dichiarazione di impegno di assumere una quota pari al 30% di personale femminile nonché giovanile.

Tranne un solo OE, nessuno ha quindi prodotto la documentazione e, a seguito di chiarimenti ex art. 101, comma 3, le imprese inadempienti hanno confermato di non aver depositato, neppure nella busta dell'offerta, il rapporto sulla situazione del personale.

Da qui la richiesta sul possibile ricorso al soccorso istruttorio, in fase di verifica amministrativa di gara, per sanare le carenze documentali, come previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2023 e dalla relativa nota illustrativa, presentando sia il rapporto che la dichiarazione di impegno di assunzione della quota minima (30%) sia di personale femminile che giovanile.

Soccorso istruttorio: cosa prevede il Codice Appalti

Il soccorso istruttorio, come delineato dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, si articola – secondo una distinzione ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa – in quattro categorie principali:

  • soccorso completivo (co. 1, lett. a), per la presentazione di documentazione amministrativa mancante (es. DGUE, garanzia provvisoria);
  • soccorso sanante (co. 1, lett. b) finalizzato a regolarizzare errori formali della documentazione amministrativa;
  • soccorso procedimentale (co. 3), per chiarire ambiguità interne all’offerta senza modificarla;
  • soccorso correttivo (co. 4), applicabile fino all’apertura delle offerte per errori materiali non sostanziali.

Anche nell'applicazione del soccorso istruttorio vale il principio dell'immodificabilità dell'offerta: non può mai essere utilizzato per colmare lacune inammissibili ovvero per modificare il contenuto dell’offerta tecnica o economica, in quanto ciò comporterebbe una violazione della parità di trattamento e altererebbe la par condicio tra i concorrenti.

Il legame con il principio del risultato

Nel parere del 3 giugno 2025, n. 3604, il MIT spiega che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per propria vocazione generale ad una fondamentale direttiva antiformalistica, che sempre deve sorreggere l’azione dei soggetti pubblici.

Il soccorso istruttorio si fa carico di assicurare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione ad una gara siano sempre attuate alla luce del principio del risultato dell’attività amministrativa di cui all’art 1 del vigente Codice dei contratti pubblici.

Come da consolidata giurisprudenza, “In materia di procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della sta zione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa”.

Nel caso in esame, è quindi possibile attivare il soccorso istruttorio, nei limiti e con le modalità indicate dal bando tipo Anac

Le conclusioni del MIT

Conclude quindi il MIT specificando che, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 101, in virtù del quale non possono essere modificate ex post le offerte tecniche ed economiche, nel bilanciamento fra i due principi del favor partecipationis e della par condicio, il primo è recessivo rispetto al secondo, tranne quando l’errore commesso, come nella fattispecie in esame, sia indotto da un comportamento della Stazione appaltante.

In tal caso, infatti, la prevalenza del principio del favor partecipationis trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara.

Tenendo conto che la SA deve puntare ad aggiudicare l’appalto alla migliore offerta, nel rispetto non di estratte prescrizioni formalistiche, ma delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, è necessario consentire, sempre nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato), che, anche in conseguenza di un errore della amministrazione nella formulazione del bando, possano essere sanate attraverso il c. d. soccorso procedimentale, le carenze documentali che non alterino il contenuto sostanziale dell’offerta e no n producano distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte.

Questo serve anche alla SA per valutare la necessità di assumere eventuali provvedimenti per la prosecuzione della gara.

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