Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: cosa succede in Sicilia?

Il TAR Sicilia chiarisce quattro punti chiave su autorizzazione paesaggistica, condono in zona vincolata e limiti del potere repressivo della Soprintendenza

di Gianluca Oreto, Nunzio Santoro - 05/06/2025

È legittimo il silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica nei procedimenti di sanatoria? È ancora possibile in Sicilia condonare opere abusive in presenza di vincolo paesaggistico relativo? La Soprintendenza può disporre la rimessione in pristino? E in che misura l’interessato deve essere coinvolto nel procedimento?

Silenzio assenso, condono edilizio e poteri della Soprintendenza: interviene il TAR Sicilia

Sono questi i principali interrogativi affrontati dal TAR Sicilia con la sentenza n. 912 del 29 aprile 2025, che analizza nel dettaglio le regole applicabili ai condoni edilizi in area vincolata nella Regione Siciliana, con importanti ricadute operative per tecnici, funzionari e amministratori.

Il ricorso era stato presentato da un privato che, ai sensi del terzo condono edilizio (D.L. n. 269/2003), aveva chiesto la sanatoria di alcune opere abusive consistenti in ampliamenti volumetrici realizzati su un immobile esistente.

Trattandosi di immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (dichiarato di notevole interesse pubblico), l’istanza di condono è stata corredata dalla richiesta di parere alla competente Soprintendenza. Dopo un iniziale parere favorevole con prescrizioni, l’ente ha espresso diniego motivato in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, con contestuale ordine di rimessione in pristino.

Da qui il ricorso, articolato in quattro motivi, su cui il TAR ha fornito altrettanti chiarimenti puntuali.

Silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica: escluso anche in Sicilia

Il primo punto oggetto di contestazione era la presunta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 46 della L.R. n. 17/2004, per decorso del termine massimo di legge.

Il TAR ha respinto con fermezza questa impostazione, richiamando il principio – consolidato nella giurisprudenza e nella normativa statale – secondo cui il silenzio assenso non si applica nei procedimenti che coinvolgono il patrimonio culturale e paesaggistico, come stabilito dall’art. 20, comma 4 della L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia con L.R. n. 5/2011).

La norma regionale invocata dal ricorrente deve ritenersi abrogata e non può trovare nuova applicazione neppure per effetto della successiva L.R. n. 7/2019, che esclude espressamente il silenzio assenso per procedimenti ambientali o paesaggistici.

In merito, anche le Soprintendenze hanno preso consapevolezza dell’esclusione della formazione del Silenzio assenso, sia per le istanze di condono che per quelle correnti. In tal senso la nota prot. n. 9897 del 16/05/2025 inviata dalla Soprintendenza a tutti i comuni della provincia di Palermo, cui si rimanda, nella quale si prende atto della nota prot. n. 14507 del 14.04.2025 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Tutela e acquisizioni, con la quale l’assessorato, nel condivide l’esclusione della formazione del silenzio assenso conclude: "Questa Amministrazione non ha motivo di discostarsi dalle argomentazioni contenute in quelle condivisibili sentenze alle quali si rimanda, per giusta conoscenza e norma".

Condono edilizio e vincolo paesaggistico: preclusione per i nuovi volumi

Il TAR ha confermato che non è sanabile un intervento abusivo che comporti nuova volumetria o superfici in zona vincolata, anche se il vincolo è solo “relativo”.

Con esplicito rinvio alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, è stato ribadito che le norme statali in materia di condono edilizio hanno natura di riforma economico-sociale e sono quindi prevalenti anche nella Regione Siciliana.

In particolare, l’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. n. 269/2003 preclude la sanatoria in area sottoposta a vincolo paesaggistico per opere che comportino un aumento della volumetria, a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo stesso.

Poteri della Soprintendenza: no alla rimessione in pristino

Uno degli aspetti centrali della sentenza riguarda l’annullamento dell’ordine di rimessione in pristino emesso dalla Soprintendenza contestualmente al diniego del nulla osta paesaggistico. Il TAR ribadisce un principio ormai consolidato: nei procedimenti di condono edilizio la Soprintendenza può esprimere solo un parere obbligatorio e vincolante, ma non ha poteri repressivi o sanzionatori.

Spetta infatti al Comune – unico soggetto titolato a definire il procedimento edilizio – valutare la sanabilità e, se del caso, ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Il parere paesaggistico può legittimamente essere negativo e determinare l’improcedibilità dell’istanza, ma non può sostituirsi all’atto finale comunale.

Nel caso in esame, l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel parere paesaggistico ha ecceduto i limiti della funzione consultiva, invadendo la sfera di competenza dell’amministrazione comunale. Da qui l’annullamento dell’atto nella parte eccedente.

Un chiarimento importante, che rafforza l’idea di una netta distinzione tra funzioni istruttorie e poteri decisori, soprattutto in contesti – come quello siciliano – dove il rischio di sovrapposizione istituzionale è ancora molto alto.

Comunicazione dei motivi ostativi: non necessaria nei casi vincolati

Infine, il TAR ha respinto pure il motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, affermando un principio di particolare rilievo per la gestione procedurale delle sanatorie edilizie in ambito paesaggistico.

Secondo il Collegio, nei procedimenti vincolati e privi di margini di valutazione discrezionale, l’amministrazione non è tenuta a trasmettere l’avviso dei motivi ostativi, in quanto la partecipazione del privato non potrebbe comunque incidere sull’esito finale del procedimento.

Nel caso di specie, la Soprintendenza ha negato il nulla osta in quanto l’intervento oggetto di condono (un ampliamento volumetrico) risultava incompatibile con il vincolo paesaggistico gravante sull’area. Di fronte a una situazione di incompatibilità oggettiva e insanabile, la comunicazione dei motivi ostativi sarebbe risultata un adempimento meramente formale, privo di reale utilità e idoneo solo a prolungare i tempi procedimentali.

Il TAR sottolinea inoltre che, in presenza di norme di legge vincolanti, l’amministrazione è tenuta ad applicarle in modo automatico, senza possibilità di valutazioni ulteriori. In tale contesto, il principio di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa prevale sull’obbligo di contraddittorio procedimentale.

Non si tratta, dunque, di negare il diritto alla partecipazione, ma di riconoscere che quest’ultimo trova un limite fisiologico nei casi in cui l’assetto normativo non lascia spazio ad alternative. La partecipazione è funzionale solo quando può incidere, anche solo potenzialmente, sulla decisione finale: quando ciò non accade, non vi è violazione.

Conclusioni

Il nuovo intervento del TAR Sicilia rappresenta un punto fermo su alcune questioni ricorrenti nei procedimenti di sanatoria edilizia in ambito paesaggistico:

  • il silenzio assenso è escluso, anche in Sicilia, nei procedimenti paesaggistici;
  • le opere con aumento di volumetria non sono condonabili se realizzate in zona vincolata, anche se non assolutamente inedificabile;
  • la Soprintendenza non può ordinare la demolizione, ma solo esprimere un parere vincolante, trattandosi di un parere endoprocedimentale nelle istanze di condono;
  • nei procedimenti vincolati, la partecipazione del privato non è obbligatoria.

Un chiarimento importante per tutti i tecnici che si confrontano quotidianamente con casi complessi di condono edilizio e che devono muoversi tra vincoli, prassi e giurisprudenza.

Vincoli e condono: il principio dei 150 metri

A rafforzare ulteriormente questo orientamento giurisprudenziale si ricorda l'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 72/2025, ha confermato l’assoluta intangibilità del limite dei 150 metri dalla battigia, escludendo la possibilità di condonare qualsiasi opera, anche nelle Regioni a statuto speciale.

La Consulta ha ribadito che le norme statali sui limiti del condono edilizio hanno natura di principi fondamentali in materia di governo del territorio e prevalgono su ogni disciplina regionale, anche interpretativa. Un ulteriore monito a non cercare scorciatoie normative, ma a muoversi nel rispetto delle gerarchie e dei limiti imposti dalla legge.

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