Incentivi funzioni tecniche: la nota ANCI con tutte le novità normative

Una guida completa alla disciplina prevista dall'art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023, dall'entrata in vigore del nuovo Codice fino alle modifiche apportate con il Correttivo e con il Decreto Infrastrutture

di Redazione tecnica - 09/06/2025

Gli incentivi alle funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), sono stati oggetto di diverse modifiche dall’entrata in vigore della norma, a partire dal c.d. Correttivo Codice Appalti, fino al recente Decreto Infrastrutture (decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73), attualmente al vaglio per la conversione in legge e che ha previsto la possibilità di erogare gli incentivi anche ai dirigenti, deroga prevista finora solo per le opere PNRR.

Incentivi funzioni tecniche: l'evoluzione dal Codice Appalti 2023 al Decreto Infrastrutture

Un’evoluzione normativa che ANCI ha inteso ripercorrere in un’interessante Nota esplicativa comprendente:

Il nuovo Codice dei contratti: l'art. 45

Come spiega la Nota, l’art.45 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 al Codice prevedendo, al comma 2, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo, ovvero acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso.

La finalità dell’istituto, dunque, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi:

  • l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione;
  • il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Le novità nel Correttivo

La norma è stata, nel tempo, oggetto di successive modifiche. In particolare, il d.lgs. n. 209/2024, c.d. “Correttivo Codice Appalti 2023”, è intervenuto:

  • in ambito soggettivo, ampliando la platea dei beneficiari degli incentivi;
  • in ambito oggettivo, per l’applicazione dell’incentivo stesso.

Ambito soggettivo

Per quanto attiene all’ambito soggettivo, il correttivo:

  • ha sostituito la parola “dipendenti” con la parola “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”);
  • ha soppresso il divieto di erogare incentivi al personale con qualifica dirigenziale.

Pertanto, i destinatari degli incentivi:

  • comprendono adesso anche le figure dirigenziali, che sono, certamente, “personale proprio” dell’Ente.;
  • non possono che essere unità di personale che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo, il Correttivo ha integrato l’Allegato I.10, che contiene l’elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il “coordinamento dei flussi informativi”, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti.

La modifica trova la sua ratio nelle novità apportate al Codice in materia di digitalizzazione e nella necessità di coordinarne il processo di applicazione.

Questo è quindi l’elenco delle attività che, dal 1° gennaio 2025, possono essere remunerate:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione;
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario);
  • coordinamento dei flussi informativi.

Il DL Infrastrutture

Infine, il D.L. n. 73/2025, cd. Infrastrutture, è ulteriormente intervenuto sull’articolo 45 del Codice prevedendo la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti.

In particolare, il comma 1, lett. a), dell’articolo 2 del Decreto-Legge stabilisce che, in deroga al regime di onnicomprensività, l’incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti.

Segnala ANCI che in sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali, le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale sono tenute a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.

Le indicazioni operative di ANAC

La nota riporta anche le indicazioni operative fornite da ANAC con il Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025, in relazione alle modifiche apportate dal Correttivo alla disciplina degli incentivi.

In particolare, l’Autorità ha precisato che:

  • gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico;
  • le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’Allegato I.10 al Codice.

L’elenco delle attività riportate nell’Allegato I.10, infatti, è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Con le modifiche introdotte dal c.d. Correttivo, la corresponsione dell’incentivo spetta anche al personale dirigenziale, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, “in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Per quanto attiene alle modalità di corresponsione degli incentivi e i criteri di riparto, l’Autorità precisa che:

  • gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo;
  • nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, per evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte;
  • l’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; tale limite è aumentato del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice;
  • non è più necessaria l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, in quanto il Correttivo dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Tuttavia, sottolinea l’ANAC, “rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

Le recenti pronunce della Corte dei Conti

Infine, la Nota riporta alcune significative pronunce giurisprudenziali di alcune sezioni regionali n della Corte dei Conti in materia di incentivi alle funzioni tecniche:

  • la Deliberazione n. 56/2025/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Liguria, nella quale la Corte evidenzia che, pur riconoscendo il recente ampliamento soggettivo e oggettivo dell’ambito applicativo dell’art. 45 del Codice dei contratti, la finalità della norma resta quella di valorizzare le professionalità tecniche interne all’amministrazione in relazione diretta con le fasi di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture. Restano quindi escluse le attività puramente amministrative o contabili, anche se complesse, che non hanno un carattere tecnico;
  • la Deliberazione n. 120/2025/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, relativa alla discrezionalità sui tempi di liquidazione. Specifica la Sezione che “la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge”.
  • la Deliberazione n. 128/2025/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, che fornisce chiarimenti sugli incentivi anche per il personale in house. Sul punto, la Corte specifica che:
    • è legittimo per una PA avvalersi di personale della propria società in house per lo svolgimento di funzioni tecniche relative a procedimenti di affidamento a terzi in quanto tale collaborazione è coerente con i principi di buon andamento, economicità ed efficienza sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 del Codice contratti;
    • è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dipendenti della società in house, se coinvolti nel procedimento di gara, purché avvenga solo nell’ambito di affidamenti a terzi e secondo criteri chiari, condivisi e non duplicativi.

Infine, la nota riporta un’appendice normativa, con il testo completo delle norme analizzate.

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