Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera h), del D.Lgs. n. 209/2024)

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dal proprio personale (parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), 1), del D.Lgs. n. 209/2024) specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dal proprio personale (parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), 2), del D.Lgs. n. 209/2024).

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale. 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari (secondo e terzo periodo inseriti dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025). L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. (comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

  1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

  1. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti del personale (parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024)nella realizzazione degli interventi;
  2. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  3. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti al personale (parola sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024) di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.


Di seguito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, art. 2, del D.L. n. 73/2025, convertito in Legge n. 105/2025.

1-bis. Le disposizioni dell’articolo 45 e dell’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore della disposizione.

1-ter. Le modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024 sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, in base ai rispettivi ordinamenti.

1-quater. Gli oneri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 1-bis sono posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento.

Documenti allegati

Parere ANAC 3 luglio 2024, n. 36
Incentivi per funzioni tecniche affidamenti diretti a società in house – art. 45 d.lgs 36/2023 - richiesta di parere
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3233
Incentivi per funzioni tecniche - Attività incentivabili
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3182
Incentivo tecnico ed ordinanze sindacali
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 settembre 2024, n. 2865
Incentivi funzioni tecniche
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3373
Riconoscimento incentivi tecnici per procedure di gara gestite da SUA o CUC
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3406
Incentivo funzioni tecniche in caso di accordo quadro (AQ)
Comunicato Presidente ANAC 7 maggio 2025
Indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal d.lgs. 209/2024 alle disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 in tema di incentivi per funzioni tecniche
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2025, n. 3418
Incentivi per funzioni tecniche - Corretta attribuzione degli incentivi tecnici per attività di collaborazione
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3525
Riconoscimento attività incentivabili – art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3581
Incentivo alle funzioni tecniche - quota per CUC
Sentenza Consiglio di Stato 20 giugno 2025, n. 5407
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Requisiti di partecipazione – Servizi di architettura e ingegneria – Rilevanza della progettazione – Dipendente pubblico part time - Incentivi funzioni tecniche - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 giugno 2025, n. 3622
Incentivi per funzioni tecniche – Liquidazione incentivo funzioni tecniche per predisposizione atti di gara nel caso di affidamento diretto – art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Allegato I.10, D.lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere ANAC 23 luglio 2025, fasc. n. 2764
Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale - Riscontro.
Parere ANAC 9 settembre 2025, n. 38
Incentivi per funzioni tecniche – art. 45 d.lgs. 36/2023 – d.lgs. 209/2024 e d.l. 73/2025 - regime transitorio - richiesta di parere
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2025, n. 3707
Riconoscimento incentivi per funzioni tecniche a personale di società partecipata – Art. 45, Allegato I.10, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Delibera Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 23 maggio 2025, n. 128/2025/PAR
Incentivi funzioni tecniche – Personale società in house – Svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito di un procedimento di affidamento a terzi – Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2025, n. 3650
Appalti PNRR e PNC – Revisione prezzi – Incentivi alle funzioni tecniche – Art. 45 e allegato I.10, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Delibera Corte dei Conti sez. Regionale di Controllo per la Campania n. 216/2025/PAR
Incentivi funzioni tecniche - Enti locali - art. 45 d.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti - art. 90 TUEL - Staff personale
Delibera Corte dei Conti sez. controllo Liguria 77/2025/PAR
Incentivi funzioni tecniche - Attività contabili e finanziarie - Enti locali - art. 45 d.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 novembre 2025, n. 3786
Collaudo e verifica di conformità - Incentivi per funzioni tecniche - Appalti PNRR e PNC - Compenso per collaudatori di altre stazioni appaltanti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 ottobre 2025, n. 3429
Accertamento e Attestazione delle funzioni tecniche svolte – Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2025, n. 3944
Incentivi tecnici – Competenza accertamento e attestazione funzioni tecniche – Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2025, n. 3934
Incentivo funzioni tecniche per redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) – Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Delibera Corte dei Conti. sez. Lombardia, 18 dicembre 2025, n. 475
Incentivi funzioni tecniche - Art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 febbraio 2026, n. 3953
Incentivi per funzioni tecniche - Società in house - art. 45 d.Lgs. n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici
Delibera Corte dei Conti sez. controllo Veneto 16 febbraio 2026, n. 49
Incentivi funzioni tecniche - Art 45 d.lgs 36 2023 - Liquidazione per fasi - Liquidazione per step - Principio del risultato - Allegato I.10 - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Appalti