Obbligo BIM negli appalti pubblici: il MIT sulla disciplina transitoria
Come si applica la disciplina BIM per procedure bandite nel 2025, ma il cui progetto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del Correttivo? Ecco la risposta del supporto giuridico
Quali lavori sono soggetti all’obbligo BIM a partire dal 2025? Qual è il ruolo del DOCFAP? E in che misura la programmazione antecedente al 31 dicembre 2024 può esentare dalla digitalizzazione? A chiarire l'ambito applicativo dell’art. 43 e dell'art. 225-bis del d.Lgs. n. 36/2023 (quest'ultima norma introdotta con il Correttivo) è il Supporto Giuridico del MIT con il parere del 3 giugno 2025, n. 3480.
Obbligo BIM negli appalti pubblici: come si applica a progetti approvati nel 2024?
La questione nasce dalla richiesta di chiarimenti di una SA sull’interpretazione dell’art. 225-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla tempistica di redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), all’importo dei lavori programmati e all’applicabilità dell’obbligo di progettazione in BIM.
In particolare, si chiede:
- se, per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, la mancata previsione del BIM sia legittima qualora il DOCFAP risulti approvato entro il 31 dicembre 2024;
- se l’esonero si estenda anche ai casi in cui i lavori siano inferiori alla soglia UE, e quindi esclusi dall’obbligo di DOCFAP ex art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7;
- se sia corretta l’interpretazione secondo cui il momento della programmazione prevale su quello della pubblicazione della gara ai fini dell’esonero BIM;
- se l’obbligo BIM possa applicarsi retroattivamente anche ai livelli di progettazione già affidati prima del 1° gennaio 2025.
Il quadro normativo: cos'è cambiato con il Correttivo
Ricordiamo che l’art. 43 del d.Lgs. n. 36/2023 disciplina in modo sistematico l’adozione obbligatoria del Building Information Modeling (BIM) e, più in generale, dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, per le attività di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e manutenzione degli interventi pubblici.
La norma prevede che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici utilizzino ambienti digitali di condivisione dei dati e procedure interoperabili fin dalle prime fasi della progettazione. L'obbligo è progressivo in base agli importi dei lavori e alla capacità organizzativa delle amministrazioni, con decorrenza piena fissata al 1° gennaio 2025 per le opere superiori a 5,38 milioni di euro (soglia UE per i lavori pubblici). L’obbligo si estende anche alla validazione dei progetti, alla gestione dell’intervento e alla manutenzione, secondo logiche di ciclo di vita.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto una disposizione transitoria specifica all’art. 225-bis, per disciplinare i casi in cui la programmazione o la progettazione è stata avviata prima del 1° gennaio 2025, evitando così applicazioni retroattive o incompatibili con l’impostazione già consolidata dell’intervento.
In particolare, il comma 2 dell’art. 225-bis stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’Allegato I.7.”.
Il parere del Servizio Supporto Giuridico
Sulla base di questo quadro normativo, il MIT ha ribadito che “L’obbligo di adozione del BIM non si applica ai procedimenti di programmazione già avviati entro il 31 dicembre 2024, purché in essi sia stato redatto il DOCFAP ove previsto.”
In base all’art. 225-bis, comma 2 del Codice, l’esonero dall’art. 43, che disciplina l’uso obbligatorio dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, è subordinato a due condizioni:
- avvio del procedimento di programmazione prima del 1° gennaio 2025;
- redazione del DOCFAP, se prevista ai sensi dell’art. 2, comma 5 dell’Allegato I.7.
La ratio della norma è quella di evitare l’applicazione retroattiva di obblighi progettuali sopravvenuti a procedimenti già consolidati nella loro impostazione.
Un punto di chiarimento rilevante riguarda le opere di importo inferiore alla soglia UE, per le quali il DOCFAP non è previsto (art. 2, comma 5, All. I.7). In tali casi, afferma il MIT, che ai fini dell’esonero, è sufficiente l’avvenuto avvio del procedimento di programmazione entro il 31 dicembre 2024. L’assenza del DOCFAP non esclude l’esonero, se tale documento non era obbligatorio in base alla normativa previgente.
In altre parole, non è necessario produrre il DOCFAP ex post per beneficiare dell’esonero dall’obbligo BIM, se il lavoro è sotto soglia e non era tenuto a prevederlo.
Gara pubblicata nel 2025: l’obbligo di BIM vale solo per i nuovi procedimenti
Inoltre si ribadisce quanto già affermato nei precedenti n. 2128 e 3368: i progetti approvati prima del 2025 conservano la propria validità, anche se la relativa gara per l’affidamento dei lavori viene pubblicata successivamente. In tal caso, il progetto potrà essere aggiornato solo nella parte necessaria alla procedura di gara (come CSA o schema di contratto), senza obbligo di riconversione del progetto in BIM.
Conclusioni
L’art. 225-bis del nuovo Codice garantisce una transizione ordinata e non retroattiva verso l’adozione generalizzata del BIM. Il criterio guida è la tempistica della programmazione, non quella della pubblicazione della gara o dell’esecuzione.
Questi i punti da tenere in considerazione:
- sì all’esonero se il procedimento di programmazione è stato avviato entro il 31 dicembre 2024;
- il DOCFAP necessario solo se richiesto ai sensi dell’art. 2, comma 5, All. I.7 (cioè, lavori superiori alla soglia UE);
- anche senza DOCFAP, l’esonero vale per lavori sotto soglia, se inseriti nella programmazione entro il 2024;
- i progetti già affidati non sono soggetti a conversione BIM anche se la gara è bandita nel 2025;
- gli elaborati progettuali vanno aggiornati solo per la parte necessaria alla gara (ma senza ri-progettazione in BIM, né ricalcolo del compenso se non previsto dall’All. I.13).
Documenti Allegati
Parere