Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (periodo sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), 1), del D.Lgs. n. 209/2024) La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso adozione (parola sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera a), 2), del D.Lgs. n. 209/2024) dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'allegato I.9 sono definiti:
- le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
icriteripergarantireuniformitàdiutilizzazionedeimetodiestrumentidigitaliperlagestionedell'informazione;
i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; (lettera sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera b), 1), del D.Lgs. n. 209/2024)lemisurenecessarieperl'attuazionedeiprocessidigestionedell'informazionesupportatadallamodellazioneinformativa,ivicompresalaprevisionedell'interoperabilitàdell'anagrafepatrimonialediciascunastazioneappaltanteoenteconcedenteconl'archivioinformaticonazionaledelleoperepubbliche;
le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; (lettera sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera b), 2), del D.Lgs. n. 209/2024)- le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- il contenuto minimo del capitolato informativo per l'
usoadozione (parola sostituita dall'art. 15, comma 1, lettera b), 3), del D.Lgs. n. 209/2024) dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.
5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 209/2024)
Documenti allegati
Obbligo di progettazione BIM dal 1 gennaio 2025 Parere
BIM - necessità adeguamento di un precedente progetto da porre a base di gara Parere
Deroga progettazione BIM - art. 225 bis, co. 2 D. Lgs. 36/2023 Parere