Verifica della progettazione nei lavori pubblici: un obbligo per tutti i livelli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che la verifica della progettazione deve essere svolta su tutti i livelli progettuali, anche al di fuori degli appalti integrati.

di Redazione tecnica - 10/06/2025

In quali termini si applica l’art. 42 del nuovo Codice dei contratti pubblici alla verifica della progettazione nei lavori pubblici? È sempre necessario verificare tutti i livelli di progettazione? Occorre sottoporre a verifica il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo, anche quando non si è in presenza di un appalto integrato?

Verifica della progettazione nei lavori pubblici: il parere del MIT

Ha risposto a questi quesiti il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3540 del 3 giugno 2025, ha fornito delle utili indicazioni destinate a fornire chiarezza su un tema tutt’altro che scontato: l’ambito oggettivo e soggettivo della verifica dei livelli progettuali ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Nel caso sottoposto al MIT, il dubbio riguardava la necessità di sottoporre a verifica tutti i livelli di progettazione (in particolare il PFTE e il progetto esecutivo), anche al di fuori dell’ipotesi di appalto integrato. In altri termini, ci si domandava se fosse sufficiente la verifica del progetto esecutivo o se, invece, anche il progetto di fattibilità tecnico-economica dovesse essere oggetto di analoga verifica.

La risposta del MIT: verifica su ogni livello

Nel fornire risposta al quesito, il Ministero ha richiamato la lettera dell’art. 42 del Codice e, in particolare, il principio per cui ogni livello della progettazione deve essere sottoposto a verifica.

Come evidenziato nel parere, la Relazione illustrativa al Codice è chiarissima in proposito: “Il comma 1 prevede che ogni progetto sia sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d’indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell’inizio dei lavori”.

Ne discende che l’obbligo di verifica non riguarda solo il progetto esecutivo, ma anche il progetto di fattibilità tecnico-economica (e l’eventuale progetto definitivo), a prescindere dalla modalità di affidamento del contratto (appalto integrato o meno).

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 detta infatti una disciplina molto puntuale in merito alla verifica della progettazione, che vale la pena richiamare sinteticamente nei suoi passaggi chiave:

  • comma 1: obbligo di verifica in relazione allo specifico livello progettuale previsto per l’appalto;
  • comma 2: compito del RUP di seguire lo sviluppo della verifica e di garantire il contraddittorio tra verificatore e progettista;
  • comma 3: funzione abilitante della verifica positiva ai fini degli obblighi di deposito e autorizzazione in zone sismiche;
  • comma 4: validazione formale del progetto posto a base di gara come atto conclusivo della verifica;
  • comma 5: rinvio all’Allegato I.7 per la definizione puntuale delle modalità operative e dei soggetti incaricati.

L’unica eccezione alla scansione ordinaria è prevista per gli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione e per i contratti di partenariato pubblico-privato, nei quali la verifica del PFTE deve avvenire prima dell’indizione della gara, mentre la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario avviene prima dell’inizio dei lavori.

Le indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra, il parere ministeriale ribadisce con nettezza un principio che spesso, nella prassi, è stato oggetto di interpretazioni riduttive: la verifica deve interessare ogni livello progettuale, non solo quello esecutivo.

Per le stazioni appaltanti ciò comporta:

  • la necessità di pianificare la verifica già in sede di progettazione di fattibilità tecnico-economica;
  • il coinvolgimento attivo del RUP lungo tutto l’arco dello sviluppo progettuale;
  • la gestione accurata del contraddittorio tra verificatore e progettista;
  • il rispetto puntuale delle modalità e dei contenuti previsti dall’Allegato I.7.

Conclusioni

Il nuovo parere del MIT rappresenta un utile richiamo alla corretta applicazione dell’art. 42 del Codice, ricordando alle stazioni appaltanti che la verifica non è un adempimento formale da attuare solo “a valle” del processo progettuale, ma una funzione sostanziale e continuativa che deve accompagnare l’intero iter di sviluppo della progettazione.

Il tutto nell’ottica — coerente con il principio del risultato — di garantire la piena coerenza tra progetto e fabbisogni della committenza, oltre che la conformità alle norme tecniche e di settore.

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