Monitoraggio affidamenti diretti: cosa cambia con il Correttivo?
Il principio di tempestività e l'obbligo di verifica sulle tempistiche delle procedure trovano applicazione anche per l'affidamento diretto? Ecco la risposta del MIT
È obbligatorio rispettare un termine massimo per concludere gli affidamenti diretti? Come devono comportarsi le stazioni appaltanti alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice Appalti)?
Monitoraggio procedure di gara: come si applica agli affidamenti diretti?
A porre il quesito al Supporto Giuridico del MIT è una SA, che ha fatto riferimento al Comunicato ANAC dell’11 marzo 2025, con il quale l’Autorità ha richiamato le stazioni appaltanti al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici, anche ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa o contabile per inerzia: "... i termini stabiliti, costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara... il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede”.
Il dubbio dell'Amministrazione, posto nel parere del 3 giugno 2025, n. 3469, è se il monitoraggio vada anche fatto per gli affidamenti diretti, tenendo conto che essi non figurano nell'art. 1 dell'all. I.3, “quasi a voler indicare che, l'affidamento diretto, dev'essere immediato anche a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024”.
Monitoraggio procedure di gara: il quadro normativo
Con l’art. 88 del d.lgs. n. 209/2024, il legislatore ha introdotto un importante aggiornamento al sistema di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento. In particolare, è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis all’art. 11 dell’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), che attribuisce ad ANAC il compito di verificare il rispetto dei termini massimi previsti per ogni fase delle procedure di affidamento e per ciascun metodo di selezione del contraente.
La finalità della norma è rafforzare il principio della tempestività quale criterio guida dell’azione amministrativa, nel quadro dell’efficienza e del risultato. Secondo la disposizione, “L’Autorità nazionale anticorruzione monitora il rispetto dei termini stabiliti per ciascuna procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal presente allegato, e valuta, anche ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, l’efficienza nella gestione delle procedure e il rispetto del principio del risultato”.
In questo modo, il monitoraggio dei tempi procedurali diventa un elemento valutativo rilevante per la qualificazione delle stazioni appaltanti, collegando il buon andamento delle attività contrattuali non solo alla legalità ma anche alla capacità amministrativa delle SA.
Affidamento diretto: il parere del MIT sul monitoraggio
Tuttavia, come chiarito nella risposta del MIT, questa disposizione non si applica agli affidamenti diretti, poiché essi:
- non costituiscono una procedura di gara;
- si concludono con un atto unico di affidamento dopo l’individuazione del contraente, ex art. 17, comma 2, Codice;
- non sono soggetti ai termini procedurali elencati nell’allegato I.3, che riguardano esclusivamente le fasi della gara (dal bando all’aggiudicazione);
- anche se preceduti da attività istruttoria o confronto competitivo non sono formalmente qualificabili come “procedure” ai sensi stretti del Codice.
Da ciò discende che non trovano applicazione i termini procedurali previsti per le procedure di gara nell’allegato I.3 del Codice (ad esempio, 60 giorni per le procedure ordinarie ex art. 1, comma 1), i quali si riferiscono specificamente agli adempimenti intercorrenti tra l’indizione della gara e l’aggiudicazione.
Tuttavia:
- permane l’obbligo di garantire il rispetto del principio del risultato (art. 1 Codice) e dei criteri di efficienza, efficacia, tempestività e buon andamento dell’azione amministrativa;
- è essenziale dare evidenza del rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e motivazione nei casi di affidamento diretto, anche quando vi sia stata una fase istruttoria di confronto tra operatori;
- il superamento dei tempi ragionevoli può comunque essere valutato ai fini dell’accertamento di responsabilità, anche per violazione dell’obbligo di agire secondo buona fede e leale collaborazione.
In conclusione, in assenza di una previsione normativa specifica, non è quindi attualmente previsto un termine massimo entro cui concludere un affidamento diretto, fermo restando il rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e le tempistiche necessarie per l’espletamento delle attività previste dal codice nell’ottica di garantire il principio del risultato.
Documenti Allegati
Parere