ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Articolo 17, commi 3 e 3-bis) (rubrica modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: 
1. A norma dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del codice, i documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: (alinea sostituito dall'art. 76, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)

a) procedura aperta: nove mesi;

b) procedura ristretta: dieci mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;

e) dialogo competitivo: sette mesi;

f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

a) procedura aperta: cinque mesi;

b) procedura ristretta: sei mesi;

c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;

d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

3. I termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 (parole inserite dall'art. 76, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024) decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, (parole sostituite dall'art. 76, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024) sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti i termini di cui al comma 1, primo periodo, per un massimo di un mese e i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi. (comma modificato dall'art. 76, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 209/2024)

Documenti allegati

Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 maggio 2025, n. 3437
D.Lgs. 36/2023 allegato I.3 - Quali sono i termini di una procedura negoziata aggravata ad aperta?