Incentivi tecnici e attestazione delle funzioni: il MIT chiarisce l’art. 45 del Codice Appalti
Il Supporto Giuridico del MIT risponde sul corretto riconoscimento delle attività incentivabili, chiarendo che l’attestazione delle funzioni svolte deve essere esplicita e formalizzata
Quali attività sono incentivabili nei contratti pubblici? È sufficiente indicare le percentuali nel prospetto di riparto per erogare i compensi? Oppure serve una puntuale attestazione delle funzioni svolte da ciascun soggetto? E chi stabilisce le modalità di attestazione?
Incentivi tecnici: il chiarimento del MIT
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere 3 giugno 2025, n. 3525, che offre un’importante lettura dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in particolare in merito all’attestazione delle attività svolte dal personale interno per poter erogare gli incentivi tecnici.
L’amministrazione richiedente ha domandato se, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 45, commi 4 e 5 del Codice (copiosamente modificati dal Correttivo di fine 2024, il D.Lgs. n. 209/2024), sia necessaria un’attestazione formale e autonoma delle attività effettivamente svolte da ciascun dipendente o se sia sufficiente il prospetto di ripartizione, che indica le quote ma non dettaglia le funzioni.
Nel dettaglio, viene posta la seguente domanda:
“Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l'accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all'art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell'art.45 stabiliscono l'impossibilità di corrispondere l'incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte”.
La risposta del MIT
Il MIT ha chiarito che, in base alla formulazione attuale dell’art. 45, non è possibile liquidare incentivi in assenza di un’attestazione espressa e specifica delle funzioni svolte. Il solo prospetto di ripartizione non è sufficiente, in quanto definisce le percentuali ma non documenta in maniera puntuale le attività concretamente svolte da ciascun soggetto.
Sarà la disciplina interna dell’ente (il regolamento sugli incentivi tecnici) a definire come deve avvenire questa attestazione, purché sia garantita la tracciabilità e la specificità dell’attività incentivata. In altre parole, è necessario un atto, anche interno e semplificato, che certifichi chi ha fatto cosa.
Dal punto di vista procedurale, il parere introduce alcune indicazioni fondamentali per la corretta strutturazione dei processi interni e l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. In particolare:
- attestazione formale delle attività: deve trattarsi di un documento separato, o comunque chiaramente distinto, rispetto al prospetto di riparto. Può essere una dichiarazione individuale, una relazione sintetica, o un verbale riepilogativo, purché firmato e tracciabile;
- ruolo del RUP: nella maggior parte dei casi sarà il Responsabile Unico di Progetto (RUP) a certificare le attività svolte dagli altri componenti del gruppo di lavoro, secondo criteri definiti dal regolamento interno;
- evitare incentivi “automatici”: la logica alla base del nuovo Codice, come già avveniva nel D.Lgs. n. 50/2016, è quella di premiare il merito e la qualità della prestazione effettiva, non la sola appartenenza a un ufficio o ruolo.
Sul tema, ricordiamo il precedente intervento del MIT che, con il parere del 26 settembre 2024, n. 2981, aveva ricordato che ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice, ai sensi dell’art. 45, comma 1.
Ne deriva che la SA deve considerare l’erogazione degli incentivi per le seguenti attività:
- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell’esecuzione;
- collaboratori del direttore dell’esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
Conclusioni
Il nuovo parere del MIT interviene su un aspetto tutt’altro che secondario nella gestione dei contratti pubblici: il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale interno. Lo fa con una lettura puntuale e coerente con l’attuale formulazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, mettendo però in evidenza, ancora una volta, la complessità di un istituto che continua a generare incertezze applicative e richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti.
Non è un caso, del resto, che la disciplina sugli incentivi abbia subito numerosi interventi normativi anche nel precedente Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), proprio per cercare di tenere insieme le esigenze di valorizzazione delle competenze tecniche interne e i principi di trasparenza e meritocrazia. Un equilibrio tutt’altro che semplice, come dimostrano le continue richieste di chiarimento da parte delle stazioni appaltanti e le posizioni spesso divergenti dei diversi portatori di interesse.
In questo contesto, il parere ministeriale ribadisce un principio essenziale: l’incentivo non può mai essere erogato automaticamente, ma deve essere giustificato da un’attestazione puntuale delle funzioni effettivamente svolte. Non basta quindi un generico prospetto di ripartizione: serve un atto, anche interno ma formalizzato, che certifichi l’apporto concreto di ciascun soggetto.
Per gli enti, la conseguenza operativa è chiara: occorre verificare e, se necessario, aggiornare i regolamenti interni sugli incentivi, introducendo procedure trasparenti e documentate per l’attestazione delle attività. Un passaggio indispensabile per rendere l’istituto non solo conforme alla norma, ma anche coerente con i principi di buon andamento e responsabilizzazione delle strutture tecniche.
In definitiva, il messaggio del MIT è tanto chiaro quanto pragmatico: chi lavora davvero va premiato, ma con regole precise, documentate e verificabili. Un principio che richiede responsabilità, ma che può diventare una leva concreta per valorizzare la professionalità tecnica nelle amministrazioni pubbliche.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 3525