Onorario Direttore Lavori e adeguamento prezzi: nessun compenso aggiuntivo per la contabilizzazione
Il MIT chiarisce che l’attività del Direttore dei Lavori legata alla contabilizzazione dei maggiori importi per variazione prezzi rientra nelle sue funzioni ordinarie, senza diritto ad ulteriori compensi.
Cosa accade quando, dopo l’emissione di un SAL (Stato Avanzamento Lavori), l’appaltatore presenta richiesta di adeguamento prezzi? Il Direttore dei Lavori ha diritto a un onorario per le successive attività di contabilizzazione? Oppure rientrano nelle sue competenze “ordinarie”? E questo intervento può essere qualificato come squilibrio economico del contratto?
Onorario per la contabilizzazione delle variazioni prezzi: interviene il MIT
A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3520 del 3 giugno 2025, chiarendo che le attività di revisione, adeguamento e compensazione dei prezzi nei confronti dell’appaltatore rientrano tra le funzioni proprie del Direttore dei Lavori. Non è quindi previsto alcun compenso ulteriore per la contabilizzazione del nuovo SAL determinato a seguito dell’adeguamento prezzi richiesto dall’esecutore.
Il MIT sottolinea che non si configura alcuna alterazione dell’equilibrio economico del contratto di servizi tecnici: l’attività rientra nelle competenze contrattuali già remunerate con l’onorario pattuito all’origine.
Il quadro normativo di riferimento
Sebbene non espressamente richiamato nel parere, il riferimento tecnico-organizzativo più coerente è l’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che disciplina le modalità di svolgimento della Direzione dei Lavori (DL). L’art. 1, comma 2, lettera s) di tale allegato stabilisce che spetta al Direttore dei Lavori il rilascio degli stati di avanzamento dei lavori, e il comma 3 precisa che è lui il responsabile del controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera, compresa la contabilizzazione dei fatti producenti spesa.
A tale responsabilità si collega l’obbligo di classificare e misurare le lavorazioni eseguite, trasferire i rilievi sul registro di contabilità e calcolare la spesa, secondo il principio della costante progressione della contabilità.
In sostanza, qualunque modifica contrattuale o contabile, inclusa la compensazione prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, è attività tipica della funzione tecnica del Direttore dei Lavori e non dà diritto ad onorari ulteriori.
Implicazioni operative
Dal punto di vista pratico, il parere del MIT:
- conferma che l’attività contabile connessa all’adeguamento dei prezzi va svolta senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione;
- chiarisce che tale attività non modifica l’equilibrio economico del contratto con il DL, in quanto non si tratta di un nuovo incarico o di un’attività extra;
- rafforza l’interpretazione secondo cui la prestazione del DL non è frazionabile in base alla tipologia di intervento, ma dev’essere intesa come unitaria e comprensiva delle dinamiche economiche evolutive del contratto principale.
Conclusioni
Il nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre un importante chiarimento in materia di onorari professionali nei contratti pubblici di servizi tecnici, ribadendo un principio essenziale: il Direttore dei Lavori è tenuto a seguire, in modo continuativo e coerente, tutte le fasi contabili dell’appalto, comprese quelle successive a richieste di adeguamento prezzi. Non si tratta di prestazioni straordinarie, ma di attività ordinaria e dovuta, già remunerata con l’onorario base.
Una precisazione utile per i RUP e le stazioni appaltanti che si trovano a gestire compensazioni prezzi e variazioni contrattuali, nel rispetto del principio dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Documenti Allegati
Parere MIT n. 3520/2025