Principio di rotazione degli affidamenti: quando non si applica il divieto per il gestore uscente

Il TAR Sicilia chiarisce i limiti applicativi del principio di rotazione nei contratti sottosoglia: non serve l’esclusione dell’operatore uscente se la procedura è aperta e non selettiva

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Quali limiti incontra il principio di rotazione degli affidamenti? Quando è legittimo invitare il gestore uscente in una procedura sottosoglia? È sufficiente utilizzare un albo aperto per superare l’obbligo di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

Deroga al principio di rotazione degli affidamenti: la sentenza del TAR Sicilia

Domande tutt’altro che teoriche per chi si occupa di appalti pubblici, in particolare nei casi in cui si proceda ad affidamenti sottosoglia con procedura negoziata senza bando ai sensi art. 50, comma 1, lett. e), del Codice dei contratti. A fornire una risposta è il TAR Sicilia con la sentenza n. 1926 del 18 giugno 2025, che consente di fare chiarezza su uno dei punti più controversi del nuovo Codice: quando e come si applica il principio di rotazione.

Il caso riguarda una procedura telematica negoziata per l’affidamento di un servizio aggiudicata al gestore uscente, selezionato tra i 32 operatori iscritti a un albo telematico aperto. Una concorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo proprio la violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 36/2023.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che:

  • il principio di rotazione non si applica quando la selezione avviene tramite un sistema aperto a tutti i soggetti qualificati;
  • l’utilizzo di un albo telematico aperto e pubblicamente accessibile, senza limiti al numero di invitati, equivale a una procedura aperta e garantisce la concorrenza;
  • l’obiettivo del principio è evitare posizioni di rendita o favoritismi, non penalizzare chi ha già eseguito correttamente un appalto.

Inquadramento normativo

Il principio di rotazione trova applicazione obbligatoria negli affidamenti sottosoglia (Libro II, Parte I) per evitare che lo stesso operatore ottenga ripetutamente contratti pubblici analoghi.

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce, tuttavia, un'importante deroga:

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.

Nel caso trattato dal TAR, la procedura di selezione tramite albo telematico – accessibile previa iscrizione pubblicizzata a livello nazionale e regionale – è stata ritenuta sostanzialmente aperta, e quindi non soggetta al principio di rotazione.

Cosa dicono la giurisprudenza e ANAC

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il principio di rotazione degli affidamenti trova applicazione solo nelle procedure effettivamente negoziate, nelle quali la stazione appaltante seleziona in via discrezionale gli operatori economici da invitare. Il principio, dunque, non opera nelle procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, dove manca la discrezionalità selettiva che giustifica la rotazione.

Il concetto è ribadito anche nelle Linee guida ANAC n. 4/2016 (in riferimento alle regole del vecchio Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016) secondo cui il principio di rotazione si applica solo in presenza di affidamenti riconducibili allo stesso ambito merceologico del contratto precedente e non si applicaladdove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Lo stesso Consiglio di Stato con le sentenze:

ha più volte evidenziato che lo scopo del principio è evitare rendite di posizione e favorire la turnazione tra operatori, ma non imporre automaticamente l’esclusione del gestore uscente qualora la procedura sia trasparente e aperta a tutti.

Sostanzialmente, il principio di rotazione non si applica quando l’amministrazione non pone limiti al numero di operatori da invitare, ad esempio utilizzando un albo informatico aperto o svolgendo un’indagine di mercato pubblica.

Ne consegue che lo spazio applicativo del principio di rotazione è limitato:

  • oggettivamente, agli affidamenti diretti e alle negoziate in cui l’amministrazione restringe il numero degli operatori invitati;
  • soggettivamente, ai casi in cui la stazione appaltante esercita una selezione discrezionale, impedendo a chiunque nel mercato di partecipare.

Questa impostazione è stata formalmente recepita dal nuovo art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, che al comma 5 stabilisce la non applicabilità del principio quando l’indagine di mercato non pone limiti numerici agli operatori invitabili. Come sottolineato nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato, in tali casi viene meno la ratio stessa della rotazione, non essendoci rischio di consolidamento di posizioni dominanti o privilegiate.

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, il cuore della questione è la modalità di costruzione dell’elenco degli operatori. Il TAR Sicilia ha ricostruito nel dettaglio il funzionamento dell’albo della Stazione Appaltante, evidenziando:

  • pubblicazione sulla GURI e su quotidiani a tiratura nazionale e regionale;
  • assenza di limiti temporali o soggettivi per l’iscrizione;
  • possibilità, per qualsiasi operatore, di candidarsi alla procedura.

Questa impostazione, per la giurisprudenza, simula gli effetti di una procedura ordinaria e realizza un confronto competitivo apertoescludendo a monte la necessità di applicare la rotazione.

Ne consegue un’interpretazione coerente con il principio di massima concorrenza, proprio delle nuove linee guida sul risultato, sull’accesso al mercato e sulla fiducia (artt. 1-3 del Codice dei contratti).

Conclusioni

L’intervento del TAR Sicilia si inserisce nel solco di una giurisprudenza chiara e coerente che delimita con precisione l’ambito di applicazione del principio di rotazione:

  • non è obbligatorio escludere il gestore uscente quando la stazione appaltante utilizza strumenti trasparenti e aperti come un albo telematico accessibile, purché non siano posti limiti soggettivi o numerici alla platea degli operatori invitabili;
  • il principio di rotazione si applica solo nelle procedure effettivamente negoziate con inviti selettivi, dove l’amministrazione esercita un potere di scelta preventiva che può dar luogo a distorsioni concorrenziali;
  • l’albo aperto, se correttamente pubblicizzato e strutturato, consente una piena apertura al mercato e può rappresentare una valida alternativa alle indagini di mercato tradizionali, garantendo legalità e semplificazione.

Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: evitare automatismi e ragionare caso per caso sulla struttura della procedura e sulla reale apertura alla concorrenza. In presenza di sistemi aperti e dinamici, il principio di rotazione non si applica e non può essere invocato per contestare l’invito o l’aggiudicazione a un soggetto già affidatario.

In sintesi: ciò che conta è il metodo con cui si selezionano gli operatori, non il fatto che il gestore uscente sia tra gli invitati. E laddove il mercato sia stato realmente aperto a tutti, la rotazione cede il passo al principio di concorrenza.

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