Applicazione del principio di rotazione: conta la decisione a contrarre o la stipula?

Il chiarimento del MIT sul momento in cui valutare la rotazione negli affidamenti diretti secondo l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Qual è il momento corretto per applicare il principio di rotazione? Conta la data della decisione a contrarre o quella della stipula? E cosa si intende per “pratica immediatamente precedente” in caso di affidamenti ripetuti nello stesso settore?

Applicazione del principio di rotazione: il parere del MIT

Domande tutt’altro che banali per chi si confronta quotidianamente con il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), specialmente in relazione agli affidamenti diretti. A fornire un importante chiarimento è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3635 del 23 giugno 2025, che fa chiarezza sul momento in cui il principio di rotazione deve essere applicato.

Il MIT è stato chiamato a chiarire se, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, rilevi la data della decisione a contrarre o quella della stipula del contratto precedente. E la risposta è stata molto chiara:

Nell’affidamento diretto il momento rilevante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre, quale atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche. Questo perché è in quella fase che l’amministrazione assume la determinazione di voler procedere all’affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori”.

Si tratta, quindi, di un principio di programmazione e selezione, che deve essere applicato ex ante, già nel momento in cui la stazione appaltante decide di affidare un appalto e ne definisce le modalità operative.

Inquadramento normativo: l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023

Il principio di rotazione, come noto, è disciplinato dall’art. 49 del Codice, che prevede:

  • il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nelle procedure negoziate sottosoglia (e a maggior ragione negli affidamenti diretti), per affidamenti consecutivi nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi;
  • la possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, applicando la rotazione con riferimento a ciascuna fascia;
  • la deroga al principio di rotazione in casi motivati e previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione;
  • la non applicabilità della rotazione alle procedure negoziate quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare.

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico-operativo, il nuovo intervento del MIT impatta direttamente sull’attività dei RUP, specie nei settori dei servizi e delle forniture, dove è più frequente l’affidamento ripetuto a operatori già selezionati in passato.

In tali casi è fondamentale che la determina evidenzi le ragioni concrete della deroga e documenti l’esecuzione positiva del precedente affidamento.

Le implicazioni operative sono chiare:

  • la rotazione va valutata nel momento in cui si redige la determina a contrarre, e non dopo;
  • è utile, quindi, che la determina stessa riporti traccia degli affidamenti precedenti, al fine di giustificare – se del caso – una deroga motivata;
  • il riferimento allo “stesso settore merceologico” va inteso con un approccio sostanziale: stessa categoria di opere, stesso settore merceologico o servizi analoghi.

Conclusioni operative

Il parere del MIT si inserisce in un contesto di crescente attenzione al principio di rotazione come strumento di trasparenza e apertura del mercato. Valutare la rotazione al momento della decisione a contrarre consente di:

  • evitare comportamenti elusivi ex post;
  • rafforzare la coerenza tra programmazione e affidamento;
  • e documentare in modo chiaro e trasparente le scelte della stazione appaltante.

Un principio semplice, ma fondamentale, che richiede attenzione già nelle fasi preliminari dell’affidamento e una puntuale istruttoria documentale da parte dei RUP. In un contesto di progressiva digitalizzazione del ciclo di vita dell’appalto, anche la tracciabilità delle rotazioni e delle deroghe diventa parte integrante della corretta programmazione.

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