Criteri premiali e parità di genere: il MIT chiarisce l’ambito applicativo del Codice dei contratti
Anche gli appalti di forniture possono prevedere criteri premianti per la parità di genere? Il parere n. 3636/2025 del MIT chiarisce la portata dell’art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023
Qual è l’ambito di applicazione dei criteri premiali per la parità di genere previsti dal Codice dei contratti? Si applicano anche agli appalti di forniture semplici oppure solo a lavori, servizi e forniture con posa in opera? Le stazioni appaltanti sono sempre tenute a prevederli? E cosa accade se si utilizza il criterio del minor prezzo?
Criteri premiali e parità di genere: interviene il MIT
Domande tutt’altro che teoriche, che trovano risposta nel parere n. 3636 del 23 giugno 2025 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro dell’attenzione c’è l’art. 108, comma 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) – modificato prima dalla Legge n. 87/2023 e successivamente dal D.Lgs. n. 209/2024 – che disciplina i criteri premiali volti a favorire la parità di genere.
Il quesito posto al MIT riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dei criteri premiali volti a favorire la parità di genere, chiedendo se essi valgano anche per gli appalti di forniture semplici oppure solo per lavori, servizi e forniture con posa in opera, come sembrerebbe emergere da altre disposizioni del Codice.
Nel dettaglio, viene posto il seguente quesito:
“Le disposizioni di cui all'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, criteri premiali volti a favorire la parità di genere, si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto all'art. 57 comma 2 bis e all'allegato II 3 tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori”.
Il MIT chiarisce che l’art. 108, comma 7, contiene un precetto di carattere generale, che non distingue tra tipologie di appalto. Di conseguenza, i criteri premiali per la parità di genere sono applicabili a tutte le procedure in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), a prescindere dall’oggetto dell’appalto. Restano esclusi solo i casi in cui si ricorre al criterio del minor prezzo.
Quadro normativo
Di seguito il quadro normativo di riferimento da prendere in considerazione.
Art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 – Prevede che le stazioni appaltanti attribuiscano un maggior punteggio alle imprese che attestano, anche tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006).
Art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 – Riconosce come requisiti premiali:
- la certificazione della parità di genere;
- l’adozione di misure volte a favorire l’equilibrio di genere;
- l’attuazione di politiche di conciliazione vita-lavoro.
Art. 57, comma 2-bis, D.Lgs. n. 36/2023 – Stabilisce che i criteri premiali si applicano agli appalti riservati relativi a servizi, forniture con posa in opera e lavori. Ma il contesto è specifico e non limita l’ambito generale dell’art. 108.
Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 – Consente alle stazioni appaltanti di introdurre criteri premiali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Anche qui, i riferimenti oggettivi non sono vincolanti in senso restrittivo.
Un’interpretazione orientata al principio di uguaglianza
Il MIT adotta una lettura sistematica e teleologica della norma, incentrata sul principio costituzionale di uguaglianza. La ratio della disposizione è favorire la parità di genere nel più ampio spettro possibile di procedure di affidamento. Escludere gli appalti di sola fornitura, quando aggiudicati con OEPV, sarebbe contrario a questo obiettivo.
Di conseguenza:
- il criterio premiale è applicabile ogni volta che la gara si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa;
- non trova applicazione invece nei casi di affidamento con il solo criterio del minor prezzo.
Conclusioni
Il parere del MIT ha ricadute immediate e concrete sull’attività delle stazioni appaltanti, che dovranno:
- inserire i criteri premiali per la parità di genere in tutte le procedure basate sull’OEPV, anche per le forniture semplici;
- valutare sin dalla fase di progettazione di gara l’opportunità e la coerenza dei punteggi premianti;
- evitare impostazioni formalistiche o limitative non previste dal Codice, che potrebbero condurre a profilazioni discriminatorie o illegittimità.
Il principio di parità di genere assume quindi una valenza trasversale, configurandosi come uno degli strumenti di qualificazione dell’offerta nei contratti pubblici. Un segnale concreto di come la sostenibilità sociale possa (e debba) trovare spazio anche nella dimensione operativa degli appalti.