Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: il richiamo di ANAC

La delibera n. 245/2025 chiarisce gli obblighi delle stazioni appaltanti in caso di dichiarazioni inesatte sui requisiti di esecuzione degli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 30/06/2025

Può la stazione appaltante disporre di non procedere all’aggiudicazione di un appalto quando l’operatore economico non rispetta il termine perentorio previsto per la costituzione della sede operativa indicata negli atti di gara? La presentazione di un contratto di locazione di un locale inidoneo consente di ritenere assolto l’obbligo o configura un’ipotesi di carenza sostanziale dei requisiti di esecuzione? E, infine, quali conseguenze derivano dall’inadempimento: l’esclusione è automatica oppure l’amministrazione conserva margini di valutazione discrezionale?

Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: nuova delibera ANAC

La disciplina dei requisiti di esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dagli atti di gara impone agli operatori economici non solo di dimostrare capacità tecnica e professionale, ma anche di attivare tutte le condizioni logistiche e organizzative necessarie a garantire la corretta esecuzione del contratto.

Sull’argomento, e in risposta alle domande, è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con la delibera n. 245 del 18 giugno 2025, ha fornito un parere di precontenzioso su un caso che vedeva contrapposte una stazione appaltante e l’aggiudicatario provvisorio di una procedura negoziata per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ascensori.

Il caso

Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva imposto, come requisito vincolante, l’obbligo di costituire una sede operativa nel territorio provinciale entro 25 giorni dall’aggiudicazione, richiamando specificamente i contenuti della Lettera di invito e del Capitolato Speciale d’Appalto.

La società aggiudicataria aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale di 17 mq, con categoria catastale C/6 (garage), ritenuto inidoneo. Successivamente, aveva integrato la documentazione con un contratto di locazione di un’unità immobiliare residenziale, che, da controlli, risultava addirittura soppressa.

Secondo la stazione appaltante, dunque, era lecita la decisione di non procedere all’aggiudicazione definitiva, con conseguente escussione della garanzia fidejussoria e segnalazione ad Anac con scorrimento della graduatoria.

Di contro la società aggiudicataria – che ha richiesto l’intervento di ANAC – sosteneva che la lex specialis richiedeva solo la costituzione di una sede operativa, senza specificare la destinazione catastale, e che, trattandosi di un servizio di manutenzione ascensori da svolgere direttamente negli edifici, non era necessaria una sede attrezzata. Ha inoltre precisato che l’immobile indicato era idoneo e che la sua risultanza catastale “soppressa” dipendeva da refusi presenti nel contratto di locazione, che avrebbero indotto la stazione appaltante a effettuare verifiche su dati errati.

La decisione di ANAC

Dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ANAC ha ritenuto pienamente legittima la decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di attivare le conseguenti misure (escussione della cauzione e segnalazione al Casellario informatico).

In particolare, l’Anticorruzione ha chiarito che:

  • la clausola che prevedeva la costituzione di una sede operativa entro 25 giorni era un requisito di esecuzione chiaro e proporzionato, funzionale a garantire la prontezza degli interventi di manutenzione, specie in caso di emergenze come il fermo ascensori con persone a bordo;
  • la circostanza che la lex specialis non specificasse la destinazione catastale dell’immobile non escludeva la necessità che la sede fosse concretamente idonea a svolgere le attività previste dal contratto, non potendo trattarsi di un locale residenziale, un deposito o un’autorimessa;
  • l’argomento difensivo dell’operatore economico, secondo cui qualsiasi unità immobiliare sarebbe stata adeguata, è stato giudicato infondato, perché sostanzialmente diretto a privare di effetti l’obbligo stesso imposto dalla stazione appaltante;
  • la contestazione relativa ai presunti errori nel contratto di locazione e ai dati catastali errati è stata ritenuta irrilevante, dato che l’operatore non aveva comunque manifestato l’intenzione di conformarsi alla prescrizione di fornire una sede realmente funzionale e coerente con le esigenze del servizio;
  • ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici e della giurisprudenza consolidata, la mancanza di requisiti di esecuzione nel termine stabilito comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per impossibilità di stipulare il contratto imputabile all’aggiudicatario stesso.

La delibera evidenzia quindi che, in questi casi, l’esclusione non dipende da una valutazione discrezionale, ma costituisce un effetto legale derivante dall’inadempimento di un obbligo puntualmente previsto dalla lex specialis e necessario per garantire la corretta esecuzione dell’appalto.

Il quadro normativo di riferimento

Ai fini di un corretto inquadramento normativo del caso, ANAC ha richiamato le seguenti disposizioni del Codice dei contratti.

  • Articolo 10 (Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione)
    • comma 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
  • Articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento)
    • comma 5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
    • comma 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
  • Articolo 113 (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)
    • comma 1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
    • comma 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Analisi tecnica

Sotto il profilo tecnico-operativo, la pronuncia evidenzia alcuni principi consolidati che i RUP devono tenere presenti:

  • la differenza tra carenze formali (sanabili) e mancanze sostanziali dei requisiti di esecuzione: mentre le prime consentono l’attivazione del soccorso istruttorio (art. 101 del Codice), le seconde determinano l’esclusione;
  • la qualificazione urbanistica e catastale dell’immobile messo a disposizione come sede operativa deve essere coerente con la destinazione d’uso richiesta per l’esecuzione del contratto;
  • i termini perentori fissati nel bando o nella lettera di invito non possono essere prorogati unilateralmente dall’operatore economico;
  • l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione ad ANAC sono conseguenze automatiche della violazione, in applicazione del principio di continuità e serietà dell’impegno contrattuale.

Dal punto di vista della gestione degli appalti, la delibera costituisce un importante richiamo a un rigoroso controllo dei presupposti di esecuzione, anche con verifiche catastali e urbanistiche preventive sugli immobili dichiarati.

Conclusioni

Alla luce di questi chiarimenti, è opportuno che le stazioni appaltanti:

  • verifichino attentamente la congruità della documentazione prodotta dagli aggiudicatari e la corrispondenza tra la dichiarazione di sede operativa e la reale destinazione d’uso;
  • specifichino in modo dettagliato nei documenti di gara le caratteristiche minime che la sede deve possedere, indicando i termini perentori di costituzione e attivazione;
  • attivino tempestivamente i procedimenti di escussione della cauzione e di segnalazione ad ANAC in caso di inadempimento, per evitare responsabilità e contenzioso;
  • si dotino di procedure interne di verifica catastale e amministrativa delle sedi dichiarate.

La delibera ANAC n. 245/2025 si inserisce in un quadro normativo che rafforza il principio di affidabilità e di corretta organizzazione degli operatori economici, riaffermando che la serietà dell’offerta si misura anche nella capacità di rispettare obblighi chiari e puntuali imposti dagli atti di gara.

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