Articolo 113 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Documenti allegati

Delibera ANAC 18 giugno 2025, n. 245
Procedura negoziale – Manutenzione impianti ascensori – Sede operativa dell’aggiudicatario – Requisito di esecuzione – Clausole territoriali
Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 23 ottobre 2025, n. 801
Appalti pubblici - Violazione del principio del nemo potest venire contra factum proprium – Inammissibilità ricorso - Clausole sociali - Verifica anomalia dell'offerta - art. 113 d.Lgs. n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici