CAM e ristrutturazioni edilizie: verso una nuova modifica del Codice Appalti?
Approvato l’emendamento al DL Infrastrutture: i criteri ambientali minimi si applicheranno subito senza decreti attuativi del MASE
Non c’è pace per il Codice dei Contratti Pubblici, continuo oggetto di rifiniture e limature, che stanno appesantendo il corpus normativo di continui rimandi ad altri provvedimenti, dopo il significativo intervento operato dal d.Lgs. n. 209/2024.
Adozione CAM edilizia: la prossima modifica al Codice Appalti
E sebbene ancora non sia ufficiale, è stato approvato in Commissione Ambiente alla Camera, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 73/2025 (c.d. “Decreto Infrastrutture”), l’emendamento 2.32, che chiede di inserire all’art. 2, comma 1, la lettera a-bis) che porterà a una modifica dell’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023 sull’adozione dei CAM per gli interventi edilizi.
Ricordiamo che I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del ciclo di vita di opere, beni e servizi, con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale. Sono lo strumento principale attraverso cui si attua il Green Public Procurement (GPP), ossia l’inserimento di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria per le stazioni appaltanti, in base all’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023, che prevede l’inserimento nei bandi di gara e nei contratti delle prescrizioni contenute nei CAM approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In edilizia, i CAM definiscono, ad esempio:
- le percentuali minime di utilizzo di materiali riciclati;
- i requisiti prestazionali degli edifici in termini di efficienza energetica;
- le modalità di gestione dei cantieri e i criteri di durabilità e manutenibilità delle opere.
La loro finalità è promuovere una filiera delle costruzioni più sostenibile, innovativa e conforme agli obiettivi di transizione ecologica fissati a livello europeo.
L'emendamento approvato
Nella versione attuale, quarto periodo del comma 2 dell’art. 57 dispone che “Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.
Secondo quanto previsto dalla proposta emendativa, si chiede di sostituire le parole: «sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» con «sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi».
In questo modo i CAM potranno essere applicati senza necessità di attendere i decreti attuativi del MASE. Una modifica che quindi, per quanto apporti un nuovo ulteriore aggiustamento al Codice, punta all’accelerazione delle opere e dell’attività della Pubblica Amministrazione.
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