Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse

Il parere n. 2956/2025 distingue tra incarichi a soggetti esterni e incentivi al personale interno: due strumenti complementari per rafforzare il ruolo del RUP

di Redazione tecnica - 08/09/2025

La struttura di supporto al Responsabile Unico di Progetto (RUP) può essere costituita da soggetti esterni all'amministrazione oppure vi possono fare parte anche soggetti interni alla stessa amministrazione? E risorse finanziarie a disposizione possono remunerare anche i dipendenti pubblici, oppure soltanto professionisti esterni?

Struttura di supporto al RUP: interviene il MIT

Sono queste le domande chiave a cui ha fornito risposta il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 2956 del 3 giugno 2025, è entrato nel merito della nuova figura dal RUP che il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) ha ridisegnato, accentuandone la centralità nel ciclo dell’appalto e affiancandogli, in caso di particolare complessità, una struttura di supporto.

Tuttavia, l’applicazione pratica delle norme ha generato dubbi:

  • su chi può essere chiamato a comporre la struttura di supporto;
  • su come vadano ripartite le risorse finanziarie previste dall’art. 15, comma 6, del Codice dei contratti, in rapporto al regime degli incentivi del 2% di cui all’art. 45.

Dubbi che il MIT ha affrontato, fornendo alcune importanti precisazioni.

Composizione della struttura di supporto e destinazione delle risorse

Preliminarmente il MIT ha confermato che nella struttura di supporto al RUP possono entrare sia soggetti interni all’amministrazione che soggetti esterni, sulla base delle esigenze specifiche e della discrezionalità organizzativa della stazione appaltante.

Per quanto concerne, invece, la destinazione delle risorse pari all’1% dell’importo a base di gara, queste possono essere utilizzate esclusivamente per incarichi a soggetti esterni. Per i dipendenti interni resta applicabile l’incentivo alle funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Codice dei contratti (fino al 2%).

Il MIT sottolinea, inoltre, che l’istituzione della struttura e l’affidamento degli incarichi costituiscono una facoltà e non un obbligo, attivabile soprattutto nei casi di appalti complessi o che richiedono competenze altamente specialistiche.

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza è l’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di affiancare al RUP una struttura di supporto e di destinare, a tal fine, risorse finanziarie fino all’1% dell’importo posto a base di gara. Come anticipato, non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà da esercitare nei casi in cui l’intervento presenti particolari complessità o richieda competenze specialistiche non sempre reperibili all’interno dell’ente.

A chiarire meglio questa previsione interviene l’Allegato I.2 al Codice, che non solo ribadisce la possibilità di conferire incarichi esterni, ma apre anche alla creazione di una struttura stabile o condivisa tra più stazioni appaltanti, attraverso accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Una scelta che permette di razionalizzare le risorse e di mettere in rete professionalità qualificate.

Accanto a questa disciplina, occorre ricordare il ruolo dell’art. 45 del Codice, dedicato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno. Qui si prevede la possibilità di destinare fino al 2% dell’importo a base di gara a favore dei dipendenti che partecipano alle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10. In questo modo si tiene distinto il canale di finanziamento: da un lato le risorse per incarichi esterni (1%), dall’altro gli incentivi per il personale interno (2%).

Analisi tecnica

Dal parere ministeriale emerge con chiarezza la volontà di separare i due piani di intervento: quello degli incarichi esterni e quello degli incentivi interni. L’1% previsto dall’art. 15, comma 6, non è uno strumento generico per retribuire chiunque operi a supporto del RUP, ma una leva pensata per consentire alla stazione appaltante di acquisire competenze specialistiche dall’esterno, soprattutto quando il livello di complessità della procedura supera le capacità interne.

Diverso è invece il meccanismo degli incentivi disciplinato dall’art. 45, che riguarda esclusivamente il personale interno. Qui la logica è quella di riconoscere e premiare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, evitando di generare sovrapposizioni o, peggio, duplicazioni di compensi.

Si tratta quindi di due strumenti complementari:

  • da un lato, le risorse per incarichi esterni assicurano l’apporto di professionalità aggiuntive;
  • dall’altro, l’incentivo del 2% garantisce che anche i dipendenti interni trovino un’adeguata valorizzazione economica per il lavoro tecnico svolto.

In questo modo si realizza un equilibrio tra rafforzamento organizzativo e riconoscimento delle competenze già presenti in amministrazione, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza.

Conclusioni operative

Il nuovo intervento del MIT offre indicazioni utili per le stazioni appaltanti, che possono così muoversi con maggiore certezza:

  • struttura di supporto al RUP flessibile: può includere sia interni che esterni, in base alle esigenze della procedura;
  • risorse dell’1%: riservate esclusivamente agli incarichi esterni, senza possibilità di estensione al personale interno;
  • incentivi del 2%: rimangono lo strumento principale per valorizzare i dipendenti che svolgono funzioni tecniche.

In definitiva, il sistema è costruito per garantire un corretto bilanciamento: ricorrere agli esterni quando serve un apporto specialistico e premiare gli interni attraverso un meccanismo trasparente di incentivazione.

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