RUP nel nuovo Codice Appalti: ruolo, compiti, requisiti e responsabilità
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’Allegato I.2 ridefiniscono il Responsabile Unico del Progetto, attribuendogli funzioni di coordinamento, supervisione e controllo lungo tutto il ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione dell’appalto.
Quali sono oggi ruolo, compiti e responsabilità del Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel sistema dei contratti pubblici? In che modo il D.Lgs. n. 36/2023 ha modificato questa figura rispetto al previgente “Responsabile Unico del Procedimento”? E quali requisiti professionali servono per assumere un incarico che coinvolge programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto?
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il RUP ha assunto una funzione molto più ampia rispetto al passato. Il passaggio al “Responsabile Unico del Progetto” non rappresenta infatti soltanto una modifica terminologica, ma riflette una diversa impostazione dell’intero sistema degli appalti pubblici, oggi costruito attorno alla gestione del ciclo di vita del contratto e alla progressiva digitalizzazione delle procedure.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’Allegato I.2 attribuiscono al RUP compiti che coinvolgono tutte le principali fasi dell’intervento pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto, rafforzandone il ruolo di coordinamento, supervisione e raccordo all’interno delle stazioni appaltanti.
La disciplina definisce inoltre requisiti professionali, modelli organizzativi, rapporti con i responsabili di fase, attività di supporto e funzioni operative che rendono oggi il Responsabile Unico del Progetto una delle figure centrali dell’intero sistema dei contratti pubblici.
Dal Responsabile del Procedimento al Responsabile del Progetto
Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal D.Lgs. n. 36/2023 riguarda l’evoluzione della figura del RUP. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha infatti superato la tradizionale definizione di “Responsabile Unico del Procedimento”, prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, introducendo quella di “Responsabile Unico del Progetto”.
Il cambiamento non riguarda soltanto il nome della figura, ma riflette una diversa impostazione dell’intero sistema degli appalti pubblici. Nel precedente assetto normativo il RUP veniva spesso associato soprattutto alla gestione amministrativa della procedura di gara. Con il D.Lgs. n. 36/2023, invece, il legislatore costruisce una figura chiamata a seguire tutte le principali fasi dell’intervento pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione del contratto.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 chiarisce infatti che il RUP viene nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice. Si tratta di una scelta coerente con la logica del ciclo di vita del contratto pubblico introdotta dal nuovo Codice Appalti e con i principi del risultato e della fiducia previsti dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Responsabile Unico del Progetto assume quindi una funzione di coordinamento e supervisione molto più ampia rispetto al passato, soprattutto in un sistema sempre più orientato alla digitalizzazione delle procedure, alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla gestione integrata delle diverse fasi dell’intervento pubblico.
Chi può fare il RUP e quali requisiti servono
Uno dei temi che ha generato più dubbi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 riguarda i requisiti necessari per assumere l’incarico di Responsabile Unico del Progetto. La disciplina è contenuta nell’art. 15 del Codice e soprattutto nell’Allegato I.2, che distingue tra lavori, servizi e forniture collegando i requisiti del RUP alla tipologia, alla complessità e all’importo dell’affidamento.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, anche assunti a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa. In caso di accertata carenza di personale in possesso dei requisiti richiesti, la norma consente inoltre di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
Per i lavori pubblici e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, l’art. 4 dell’Allegato I.2 richiede che il RUP sia un tecnico abilitato all’esercizio della professione oppure, quando l’abilitazione non sia prevista, un tecnico in possesso di adeguato titolo di studio, esperienza e formazione professionale specifica.
L’Allegato I.2 attribuisce inoltre particolare rilievo all’esperienza maturata nel settore dei contratti pubblici, graduandola in relazione all’importo dell’intervento. È richiesta infatti almeno un anno di esperienza per i contratti sotto il milione di euro, tre anni per gli importi superiori al milione e inferiori alle soglie europee e almeno cinque anni per gli affidamenti sopra soglia.
Per gli interventi di particolare complessità il legislatore richiede requisiti ulteriormente qualificati. Nei lavori complessi il RUP deve possedere esperienza professionale almeno quinquennale, laurea magistrale o specialistica coerente con l’intervento da realizzare e adeguata competenza in materia di project management.
Diversa è invece la disciplina prevista per servizi e forniture. L’art. 5 dell’Allegato I.2 richiede un titolo di studio adeguato e specifica esperienza professionale maturata nel settore dei contratti di servizi e forniture. Solo per alcune tipologie particolarmente specialistiche, come dispositivi medici, sistemi informatici o impianti antincendio, la stazione appaltante può richiedere ulteriori competenze tecniche o il possesso della laurea magistrale.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la necessità che il RUP abbia sempre un profilo tecnico. La risposta, alla luce dell’Allegato I.2, non può essere generalizzata. Nei lavori pubblici e nei servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere necessariamente un tecnico. Nei servizi e nelle forniture, invece, il ruolo può essere svolto anche da personale con competenze prevalentemente amministrative o gestionali, purché adeguate alla natura dell’affidamento.
L’Allegato I.2 disciplina infine anche il caso in cui il dipendente individuato come RUP non possieda integralmente i requisiti richiesti. In queste ipotesi la stazione appaltante deve affidare le attività di supporto a dipendenti in possesso delle competenze mancanti oppure, in assenza di professionalità interne adeguate, a soggetti esterni qualificati.
Nomina del RUP e responsabili di fase
La nomina del Responsabile Unico del Progetto rappresenta uno degli adempimenti centrali dell’intera procedura di affidamento. L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede infatti che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuino il RUP nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante contratto, attribuendo a questa figura un ruolo che accompagna tutte le fasi del ciclo di vita dell’appalto.
La norma chiarisce inoltre che il RUP viene nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione e che il relativo ufficio è obbligatorio e non può essere rifiutato. Una previsione che conferma la centralità del Responsabile Unico del Progetto nell’organizzazione delle procedure disciplinate dal nuovo Codice Appalti.
Accanto alla figura unitaria del RUP, l’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 consente però alle stazioni appaltanti di adottare modelli organizzativi più articolati, prevedendo la nomina di responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
Si tratta di una delle principali novità organizzative introdotte dal nuovo Codice, soprattutto per le amministrazioni chiamate a gestire procedure particolarmente complesse sotto il profilo tecnico o amministrativo.
La presenza di responsabili di fase non supera però il principio dell’unicità del RUP. L’art. 15 precisa infatti che restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Responsabile Unico del Progetto, mentre le responsabilità vengono ripartite in base ai compiti concretamente svolti nelle diverse fasi della procedura.
L’Allegato I.2 conferma questa impostazione, stabilendo che il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta e della manutenzione programmata.
L’art. 15 disciplina inoltre anche il caso della mancata nomina espressa del RUP. In questa ipotesi l’incarico viene svolto automaticamente dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento, soluzione pensata per evitare vuoti organizzativi e garantire continuità all’azione amministrativa.
Compiti del RUP secondo l’Allegato I.2
Se l’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce ruolo e principi generali del Responsabile Unico del Progetto, è l’Allegato I.2 a disciplinarne nel dettaglio attività, funzioni e responsabilità operative nelle diverse fasi del contratto pubblico.
L’art. 6 dell’Allegato I.2 chiarisce innanzitutto che il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase eventualmente nominati ai sensi dell’art. 15, comma 4, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta e della manutenzione programmata. Nella fase esecutiva vigila inoltre sul rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
I compiti attribuiti al RUP coinvolgono tutte le principali fasi del ciclo di vita del contratto pubblico.
Nella programmazione il Responsabile Unico del Progetto formula proposte e fornisce dati e informazioni per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023. L’Allegato I.2 gli attribuisce inoltre attività legate alla verifica della disponibilità delle aree e degli immobili necessari all’intervento, alla regolarità urbanistica e all’eventuale promozione di accordi di programma o conferenze di servizi.
Nella fase di progettazione il RUP svolge funzioni di coordinamento e verifica dell’attività tecnica. Per i lavori di importo inferiore a un milione di euro svolge direttamente l’attività di verifica del progetto e assicura il rispetto delle procedure previste dall’art. 42 del Codice, sottoscrivendo inoltre la validazione del progetto posto a base di gara.
Particolarmente ampi sono poi i compiti attribuiti al RUP nella fase di affidamento. L’art. 7 dell’Allegato I.2 prevede infatti che il Responsabile Unico del Progetto verifichi la documentazione amministrativa quando non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio dedicato. Il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte e il controllo delle offerte anormalmente basse, dispone le esclusioni dalle gare, coordina le attività della procedura e, nei casi previsti dall’ordinamento della stazione appaltante, può adottare il provvedimento finale di affidamento.
Anche nella fase di esecuzione il RUP mantiene un ruolo centrale. L’art. 8 dell’Allegato I.2 gli attribuisce infatti compiti particolarmente rilevanti sotto il profilo tecnico e gestionale, tra i quali il coordinamento con il direttore dei lavori, la vigilanza sugli obblighi di sicurezza, l’autorizzazione delle modifiche contrattuali, la gestione delle sospensioni, l’applicazione delle penali, la proposta di risoluzione del contratto e il rilascio dei certificati di pagamento e di esecuzione.
L’Allegato I.2 attribuisce inoltre al RUP un ruolo centrale nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. L’art. 2 prevede infatti che il Responsabile Unico del Progetto possa delegare esclusivamente mere operazioni esecutive legate anche all’accesso alle piattaforme digitali e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC, restando invece escluse le attività di verifica e valutazione, che continuano a rientrare nella sua diretta responsabilità.
Il quadro delineato dall’Allegato I.2 conferma quindi che il Responsabile Unico del Progetto non svolge soltanto funzioni amministrative legate alla gara, ma assume compiti di coordinamento, controllo e supervisione dell’intero intervento pubblico lungo tutte le fasi del contratto.
Supporto al RUP e struttura organizzativa delle stazioni appaltanti
Uno degli aspetti più rilevanti della disciplina del Responsabile Unico del Progetto riguarda la possibilità per le stazioni appaltanti di istituire una struttura di supporto al RUP ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. La norma consente infatti di destinare risorse finanziarie, entro il limite dell’1% dell’importo posto a base di gara, per l’affidamento diretto di incarichi di assistenza al RUP.
Si tratta di una previsione particolarmente importante soprattutto nelle amministrazioni caratterizzate da carenza di organico o dalla mancanza di professionalità adeguate alla gestione di procedure complesse sotto il profilo tecnico o amministrativo.
L’art. 2 dell’Allegato I.2 chiarisce inoltre che il RUP e gli eventuali responsabili di fase svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza o del soggetto aggregatore. Lo stesso Allegato precisa però che il RUP può delegare esclusivamente mere operazioni esecutive, comprese quelle relative all’utilizzo delle piattaforme digitali e dei servizi messi a disposizione dall’ANAC, mentre restano escluse le attività di verifica e valutazione.
Per i lavori pubblici e per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, l’Allegato I.2 richiede inoltre specifiche competenze tecniche ed esperienza professionale adeguata. Nei casi in cui il dipendente individuato come RUP non possieda integralmente i requisiti richiesti, la stazione appaltante deve affidare le attività di supporto a dipendenti in possesso delle competenze necessarie oppure, in mancanza di professionalità interne adeguate, a soggetti esterni qualificati. Gli affidatari delle attività di supporto devono inoltre essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale.
L’art. 3 dell’Allegato I.2 prevede anche la possibilità di istituire una struttura stabile di supporto al RUP nei casi di appalti caratterizzati da particolare complessità e che richiedano valutazioni o competenze altamente specialistiche. La struttura può essere istituita anche in forma associata tra più stazioni appaltanti mediante accordi ai sensi della Legge n. 241/1990.
Resta però fermo un principio centrale dell’intera disciplina. Le attività di supporto non determinano un trasferimento delle responsabilità proprie del RUP, che continua a mantenere funzioni di coordinamento, supervisione e controllo dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico.
È proprio questo uno dei temi più delicati sul piano operativo, soprattutto nelle amministrazioni di minori dimensioni, dove la crescente complessità delle procedure e la carenza di personale qualificato rendono sempre più difficile garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite al Responsabile Unico del Progetto.
Incompatibilità e responsabilità
L’ampliamento delle funzioni attribuite al Responsabile Unico del Progetto rende ancora più rilevante il tema delle incompatibilità, del conflitto di interessi e della corretta ripartizione delle funzioni all’interno delle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023.
Il riferimento principale resta l’art. 16 del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di prevenire situazioni idonee a compromettere imparzialità e indipendenza decisionale dei soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto.
Il RUP interviene infatti in tutte le principali fasi dell’intervento pubblico e mantiene, anche in presenza di responsabili di fase nominati ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dell’intera procedura.
Uno dei temi più discussi riguarda il rapporto tra RUP e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). L’art. 8 dell’Allegato I.2 prevede espressamente che il RUP possa svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione. Lo stesso Allegato stabilisce però che il DEC debba essere un soggetto diverso dal RUP nei casi previsti dall’art. 32 dell’Allegato II.14, soprattutto nelle procedure caratterizzate da particolare complessità tecnica o organizzativa.
Una disciplina analoga riguarda il rapporto tra RUP, progettista e direttore dei lavori. L’art. 4 dell’Allegato I.2 consente infatti al Responsabile Unico del Progetto di svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori. La coincidenza tra questi ruoli non è però ammessa nei lavori complessi, negli interventi di particolare rilevanza architettonica, ambientale, storico-artistica o tecnologica, nonché nei contratti di importo pari o superiore alle soglie europee previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 15, comma 8 del Codice introduce inoltre specifiche incompatibilità negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle operazioni di partenariato pubblico-privato, vietando l’attribuzione delle funzioni di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso soggetto aggiudicatario o a soggetti collegati.
L’Allegato I.2 prevede inoltre ulteriori limiti soggettivi all’assunzione dell’incarico di RUP. L’art. 2 esclude infatti la possibilità di attribuire le relative funzioni ai soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il nuovo Codice Appalti valorizza certamente autonomia decisionale e responsabilità dei funzionari pubblici anche attraverso il principio della fiducia previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Questo non comporta però una riduzione delle responsabilità attribuite al RUP, che continua a rappresentare il principale soggetto di coordinamento, vigilanza e controllo dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico.
Conclusioni operative
Il quadro delineato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’Allegato I.2 conferma che il Responsabile Unico del Progetto rappresenta oggi una figura profondamente diversa rispetto al previgente “Responsabile Unico del Procedimento” disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016.
Il nuovo Codice Appalti costruisce infatti un modello organizzativo nel quale il RUP non si limita alla gestione amministrativa della gara, ma assume compiti di coordinamento, supervisione e controllo dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione fino all’esecuzione.
L’art. 15 e l’Allegato I.2 attribuiscono inoltre al Responsabile Unico del Progetto funzioni particolarmente ampie, che richiedono competenze tecniche, amministrative e gestionali adeguate alla natura e alla complessità dell’intervento. Per questo motivo il nuovo Codice valorizza la formazione del personale, la possibilità di istituire strutture di supporto e l’adozione di modelli organizzativi articolati attraverso responsabili di fase.
Per molte stazioni appaltanti, soprattutto di minori dimensioni, la vera criticità non riguarda più soltanto la nomina formale del RUP, ma la capacità di costruire assetti organizzativi adeguati alle attività e alle responsabilità previste dal D.Lgs. n. 36/2023.
È proprio su questo terreno che si giocherà una parte importante dell’efficienza del nuovo sistema dei contratti pubblici. Il RUP diventa infatti uno dei principali punti di raccordo tra competenze tecniche, attività amministrative e obiettivi di risultato dell’intervento pubblico, assumendo un ruolo sempre più centrale nel corretto funzionamento delle procedure di affidamento.
FAQ sul RUP nel nuovo Codice Appalti
Chi può essere nominato RUP?
Il RUP viene individuato tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, anche assunti a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle disposizioni previste dall’Allegato I.2. In caso di accertata carenza di personale in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato I.2, la norma consente inoltre la nomina di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
Il RUP deve essere necessariamente un tecnico?
Nei lavori pubblici e nei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove tale figura non sia presente, le relative competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Nei servizi e nelle forniture, invece, il ruolo può essere svolto anche da personale con competenze amministrative o gestionali adeguate alla natura dell’affidamento.
Quando deve essere nominato il RUP?
L’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP venga nominato nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante contratto.
RUP e DEC possono coincidere?
Sì. L’art. 8 dell’Allegato I.2 prevede che il RUP possa svolgere anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto nei limiti delle proprie competenze professionali. Il DEC deve però essere un soggetto diverso dal RUP nei casi individuati dall’art. 32 dell’Allegato II.14.
Cosa succede se il RUP non viene nominato?
In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico viene svolto automaticamente dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento.
È possibile istituire una struttura di supporto al RUP?
Sì. L’art. 15, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 consente alle stazioni appaltanti di istituire strutture di supporto al RUP e di destinare risorse finanziarie, entro il limite dell’1% dell’importo posto a base di gara, per l’affidamento diretto di incarichi di assistenza.
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