Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture: il MIT pubblica le linee guida
Dalla distinzione con la revisione straordinaria alla scelta degli indici ISTAT, passando per clausole contrattuali, subappalto e copertura finanziaria, ecco le indicazioni operative rivolte alle stazioni appaltanti per applicare la revisione prezzi ordinaria prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le prime linee guida dedicate alla corretta attuazione della revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture.
Linee guida MIT sulla revisione prezzi: cosa cambia per servizi e forniture
Le indicazioni ministeriali, relative alla gestione delle variazioni dei costi nel corso del rapporto contrattuale, si collocano nel quadro delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024), e hanno l'obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti criteri uniformi per l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alla revisione prezzi cosiddetta “ordinaria”.
In particolare, il documento fornisce indicazioni operative sulla predisposizione delle clausole contrattuali, sulla scelta degli indici di riferimento e sulle modalità attraverso cui mantenere nel tempo la sostenibilità economica dei contratti.
Il ruolo della revisione prezzi nei contratti di durata
Le linee guida muovono dal presupposto secondo cui la revisione prezzi trova il proprio naturale ambito di applicazione nei contratti di durata, cioè in quei rapporti nei quali le prestazioni si sviluppano lungo un arco temporale sufficientemente ampio da rendere rilevanti le oscillazioni dei costi.
Tra i settori particolarmente esposti a queste dinamiche rientrano i servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione, facility management, servizi ICT, servizi sociali, lavanolo e sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
In tali contratti il trascorrere del tempo può alterare il rapporto originariamente raggiunto tra prestazione e corrispettivo. Proprio per questo motivo la revisione prezzi viene ricondotta ai principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare, al principio del risultato e al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale disciplinato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
Revisione ordinaria e straordinaria: differenze, soglie e modalità di applicazione
Parte significativa del documento è dedicata a chiarire la distinzione tra revisione prezzi ordinaria e revisione prezzi straordinaria.
Nel caso di quest’ultima, il MIT sottolinea che il meccanismo previsto dall'art. 60 del Codice opera nei casi in cui si registrino variazioni anomale e imprevedibili dei costi. Negli appalti di servizi e forniture l'attivazione avviene quando l'incremento supera il 5% del valore di riferimento e comporta il riconoscimento dell'80% della quota eccedente tale soglia. L'applicazione della clausola deve avvenire automaticamente al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa, anche in assenza di una specifica istanza dell'operatore economico.
Diversa è la logica della revisione ordinaria introdotta dal nuovo comma 2-bis dell'art. 60: in questo caso il legislatore ha previsto la possibilità di inserire nei contratti meccanismi di adeguamento periodico del prezzo collegati a specifici indici inflattivi.
Secondo il MIT i due strumenti non sono alternativi, ma operano su piani differenti: la revisione ordinaria è destinata a governare le variazioni fisiologiche dei costi che caratterizzano i contratti di durata, mentre quella straordinaria interviene quando si verificano incrementi eccezionali tali da incidere in maniera significativa sul rapporto contrattuale.
Inoltre gli incrementi riconosciuti attraverso i meccanismi di revisione ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie previste per l'attivazione della revisione straordinaria. La previsione è finalizzata a evitare che le medesime variazioni di costo possano essere considerate due volte ai fini del riconoscimento degli adeguamenti economici.
Come predisporre le clausole di revisione prezzi nei documenti di gara e nel contratto
Le linee guida intervengono anche sulla predisposizione delle clausole revisionali, evidenziando che, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere ai meccanismi di revisione ordinaria previsti dall'art. 60, comma 2-bis, la relativa disciplina non può essere definita durante l'esecuzione del contratto, ma deve essere impostata già nella fase di affidamento. Per questo motivo le stazioni appaltanti sono chiamate a prevedere nei documenti di gara il ricorso ai meccanismi di indicizzazione, specificandone le modalità generali di funzionamento.
La successiva fase contrattuale dovrà invece disciplinare gli aspetti operativi del sistema revisionale, individuando l'indice o il sistema di indici applicabile, il momento iniziale dal quale effettuare il calcolo delle variazioni, la periodicità delle verifiche e le modalità di determinazione degli importi da riconoscere.
Sul piano operativo, le linee guida suggeriscono di allineare le verifiche alla frequenza di aggiornamento degli indici ISTAT utilizzati, precisando comunque che la revisione dovrebbe essere effettuata almeno con cadenza annuale.
Quali indici utilizzare per la revisione prezzi nei diversi settori
Per quanto riguarda l'individuazione degli indici da utilizzare per il calcolo della revisione prezzi, il riferimento principale resta l'Allegato II.2-bis del Codice, che contiene le corrispondenze tra classificazioni CPV e indici ISTAT elaborate dal Tavolo tecnico costituito presso il MIT con la partecipazione dell'ISTAT e dei rappresentanti dei principali settori produttivi.
Le disposizioni sulla revisione straordinaria non trovano applicazione nei settori nei quali il prezzo del servizio o della fornitura è già determinato attraverso specifici meccanismi di indicizzazione previsti dalla disciplina di settore.
Per i servizi caratterizzati da un'elevata incidenza della manodopera, come pulizie, vigilanza e assistenza sociale, il Ministero ritiene generalmente opportuno fare riferimento agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie del settore interessato.
Più articolata risulta invece la situazione di comparti come la ristorazione collettiva, il lavanolo e la sterilizzazione, nei quali il costo del lavoro rappresenta soltanto una delle componenti economiche rilevanti. In questi casi vengono proposti sistemi di indicizzazione compositi che tengono conto anche dell'andamento dell'inflazione generale e, per la ristorazione, dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime alimentari.
Subappalto e copertura finanziaria: come gestire gli adeguamenti dei prezzi
Le linee guida dedicano attenzione anche agli effetti della revisione prezzi lungo la filiera dell'appalto.
Nel documento si evidenzia come gli adeguamenti riconosciuti all'affidatario debbano essere trasferiti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni da questi eseguite, in coerenza con quanto previsto dal Codice e con il principio di equilibrio contrattuale.
Parallelamente viene affrontato il tema della copertura finanziaria degli incrementi riconosciuti, specificando che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione possono essere sostenuti attraverso le somme accantonate per imprevisti, i ribassi d'asta non vincolati e le eventuali economie disponibili, nel rispetto delle regole contabili previste dall'ordinamento.
Per questa ragione il MIT richiama le amministrazioni alla necessità di valutare già nella fase di programmazione dell'affidamento i possibili effetti economici derivanti dall'applicazione dei meccanismi revisionali.
Revisione prezzi, modifiche contrattuali e risoluzione per eccessiva onerosità
Un ulteriore passaggio riguarda il collegamento tra l'art. 60 e l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione.
La revisione prezzi rappresenta uno degli strumenti attraverso cui gestire le sopravvenienze che incidono sul rapporto contrattuale, ma non esaurisce tutte le possibili forme di riequilibrio.
Qualora l'applicazione delle clausole revisionali e l'eventuale rinegoziazione secondo buona fede non siano sufficienti a garantire la sostenibilità del rapporto, resta infatti possibile fare ricorso agli istituti previsti dall'ordinamento, compresa la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Le raccomandazioni del MIT per stazioni appaltanti e operatori economici
Nella parte finale del documento il MIT richiama le stazioni appaltanti a quattro attività ritenute essenziali per il corretto funzionamento dell'istituto, ovvero la predisposizione di clausole revisionali adeguatamente strutturate, la verifica dell'effettivo trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori, il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi applicati e, infine, la prevenzione del contenzioso attraverso istruttorie tempestive e adeguatamente motivate.
L'obiettivo è favorire una gestione più uniforme della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture, garantendo continuità nell'esecuzione delle prestazioni e maggiore stabilità dei rapporti contrattuali.
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